Art. 3 SACE 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di SACE S.p.A. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, SACE S.p.A. e' autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attivita' e' svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformita' alla citata normativa, definisce le modalita' operative piu' idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.