Art. 3 
 
 
                                SACE 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita'  di  SACE  S.p.A.  a  supporto
dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la
sua competitivita' rispetto alle altre entita'  che  operano  con  le
stesse  finalita'  sui  mercati  internazionali,   SACE   S.p.A.   e'
autorizzata  a  svolgere  il  proprio  intervento  anche   attraverso
l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle  disposizioni  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale  attivita'
e' svolta previa autorizzazione della Banca  d'Italia,  nel  rispetto
delle normative internazionali, europee e nazionali in materia.  SACE
S.p.A. in conformita' alla citata normativa, definisce  le  modalita'
operative piu' idonee relativamente a quanto  previsto  nel  presente
articolo.