Art. 3
SACE
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di SACE S.p.A. a supporto
dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la
sua competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le
stesse finalita' sui mercati internazionali, SACE S.p.A. e'
autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso
l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attivita'
e' svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto
delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE
S.p.A. in conformita' alla citata normativa, definisce le modalita'
operative piu' idonee relativamente a quanto previsto nel presente
articolo.