Art. 4 
 
 
                 Piccole e medie imprese innovative 
 
  1. All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.  58,  dopo  il  comma  5-decies  e'  inserito  il  seguente:
«5-undecies. Per "piccole e medie  imprese  innovative",  di  seguito
"PMI  innovative",  si  intendono  le  PMI,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti: 
    a) la residenza in Italia ai sensi  dell'articolo  73  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Stati aderenti all'accordo sullo spazio  economico  europeo,  purche'
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 
    b)  la  certificazione  dell'ultimo  bilancio  e   dell'eventuale
bilancio consolidato redatto  da  un  revisore  contabile  o  da  una
societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 
    c)  l'assenza  di  possesso  di  azioni  quotate  su  un  mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; 
    d)  l'assenza  di  iscrizione  al  registro   speciale   previsto
all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    e) almeno due dei seguenti requisiti: 
      1) volume di spesa in ricerca e sviluppo  in  misura  uguale  o
superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra  costo  e  valore
totale della produzione della PMI  innovativa.  Dal  computo  per  le
spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per  l'acquisto  di
beni immobili. Ai fini del presente decreto,  in  aggiunta  a  quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le
spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale;  le  spese  relative  ai  servizi  di
incubazione  forniti  da   incubatori   certificati   come   definiti
dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
i costi lordi di personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati
nelle  attivita'   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusi   soci   ed
amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione  di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; 
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,
in percentuale uguale  o  superiore  al  quinto  della  forza  lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore  a  un  terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  laurea
magistrale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      3) titolarita', anche  quali  depositarie  o  licenziatarie  di
almeno  una  privativa  industriale,  relativa   a   una   invenzione
industriale,  biotecnologica,  a  una  topografia   di   prodotto   a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero titolarita' dei
diritti  relativi  ad  un  programma   per   elaboratore   originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i  programmi  per
elaboratore,  purche'  tale  privativa  sia  direttamente   afferente
all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.». 
  2.  Presso  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,  a  cui  le
PMI innovative  devono  essere  iscritte;  la  sezione  speciale  del
registro delle imprese consente la condivisione, nel  rispetto  della
normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  delle   informazioni
relative,  per  le  PMI  innovative:  all'anagrafica,   all'attivita'
svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori,  al  fatturato,
al patrimonio netto, al sito internet,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori della filiera. 
  3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in
formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca e sviluppo; 
    e)  elenco  dei  soci  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,
holding, con autocertificazione di veridicita'; 
    f) elenco delle societa' partecipate; 
    g) curriculum vitae dei soci e del personale la  cui  prestazione
lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI; 
    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale; 
    m) sito internet. 
  4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate  entro  il  30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte  al  regime
di pubblicita' di cui al comma 3. 
  5. Le informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese  disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione  gratuita  da  parte  di  soggetti  terzi.   Le   PMI
innovative   assicurano   l'accesso   informatico    alle    suddette
informazioni dalla home page del proprio sito Internet. 
  6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque  entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 1,  comma  5-undecies,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del
registro delle imprese. 
  7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui  all'articolo
1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative  sono
cancellate  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al  comma  2,  permanendo  l'iscrizione  alla  sezione
ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei  requisiti  e'
equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
23 luglio 2004, n. 247. 
  8. Le Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  9. Alle PMI innovative cosi' come definite dall'articolo  1,  comma
5-undecies,  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,
introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano  gli
articoli 26, 27, 30, commi 6, 7  e  8,  e  32  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n.  179
del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non  oltre  7
anni,  nel  rispetto  delle  condizioni   e   dei   limiti   previsti
dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014. 
  10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni
finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della  Parte
II, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le  seguenti:
"e le PMI innovative"; 
    b) all'articolo 50-quinquies: 
      1) alla rubrica, dopo le  parole:  "start-up  innovative"  sono
inserite le seguenti: "e PMI innovative"; 
      2) al comma 1,  dopo  le  parole:  "start-up  innovative"  sono
inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi  di
investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di  capitali
che  investono  prevalentemente  in  start-up  innovative  e  in  PMI
innovative"; 
      3) al comma 2,  dopo  le  parole:  "start-up  innovative"  sono
inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi  di
investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di  capitali
che  investono  prevalentemente  in  start-up  innovative  e  in  PMI
innovative"; 
    c) all'articolo 100-ter,  comma  1,  dopo  le  parole:  "start-up
innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI innovative, dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in
PMI innovative". 
  11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  "di  diritto  italiano
ovvero  una  Societas  Europea,  residente   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) e'
residente in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  73  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno  degli
Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede  produttiva  o
una filiale in Italia;". 
  12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di  euro
per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016  e  in  26,9
milioni di euro annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".