Art. 5
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali
e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: "funzionalmente
equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da
disegni e modelli" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa, gli stessi possono essere
determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni.";
b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di ricerca stipulati
con" sono inserite le seguenti: "societa' diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa ovvero con";
c) il comma 42 e' sostituito dal seguente: "42. La quota di
reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo, rilevanti ai
fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo
sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti
per produrre tale bene.";
d) dopo il comma 42 e' inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare
di cui alla lettera a) del comma 42 e' aumentato di un importo
corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene
immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,
stipulati con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per
cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).";
e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi
escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse.
2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la
competitivita' del sistema produttivo, in particolare delle piccole e
medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche
attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente
decreto, provvede a:
a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati
della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di
ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture
di ricerca presenti negli enti stessi;
b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti
registrati da universita', da enti di ricerca e da ricercatori del
sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle
imprese;
c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di
informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca
tra esse.
3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie
per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia e' tenuta a retrocedere i proventi derivanti
dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di
un altro titolo di proprieta' intellettuale, al netto dei costi,
all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che
le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le
universita' possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei
risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le
modalita' previste dal presente articolo per gli enti pubblici di
ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle
piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia puo' stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque
denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle
imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le
funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di
euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3
milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.