Art. 6
Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "organismi di
investimento collettivo" a "n. 917" sono sostituite dalle seguenti:
"investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei
paesi esteri nei quali sono istituiti".