Art. 7
Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la
ristrutturazione delle imprese
1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
e' sostituito dal seguente:
"Articolo 15. (Societa' di servizio per la patrimonializzazione e
la ristrutturazione delle imprese). - 1. Il Governo, al fine
dell'istituzione di una societa' per azioni (di seguito, la
"Societa'") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle
imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale
da parte di investitori istituzionali e professionali. La Societa'
intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o
gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che,
nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma
necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di
adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di
ristrutturazione. La Societa' opera secondo i principi di
economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato,
anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva
l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di
ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura
finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro,
processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Societa' puo'
investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di
finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche
ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo
operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso
l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti
produttivi.
3. Il capitale della Societa' e' sottoscritto da investitori
istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale
azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche di
diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite
strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un
progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie
di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione
dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la
raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di
seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di
investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite
delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si
avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari
diritti previsti dallo statuto della Societa'.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato
riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al
mercato in conformita' alla normativa della UE in materia, anche a
valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operano
in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e
terzieta' rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi
informativi e' indirizzata alla trasparenza dei processi e alla
responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero
il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento
entro il termine stabilito dallo statuto. La societa' deve
distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota
massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalita' di
concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso
lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di
decreto e' trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli
eventuali assensi.
8. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate
nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita
contabilita' speciale, di nuova istituzione, a copertura delle
garanzie dello Stato previste dal presente articolo.