Art. 7 
 
 
Societa'   di   servizio   per   la   patrimonializzazione    e    la
                   ristrutturazione delle imprese 
 
   1. L'articolo 15 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
e' sostituito dal seguente: 
    "Articolo 15. (Societa' di servizio per la patrimonializzazione e
la  ristrutturazione  delle  imprese).  -  1.  Il  Governo,  al  fine
dell'istituzione  di  una  societa'  per  azioni  (di   seguito,   la
"Societa'") per la patrimonializzazione e la  ristrutturazione  delle
imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione  del  capitale
da parte di investitori istituzionali e  professionali.  La  Societa'
intraprende iniziative per  il  rilancio  di  imprese  industriali  o
gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese")  che,
nonostante temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,  siano
caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di  mercato,  ma
necessitino  di  ridefinizione  della  struttura  finanziaria  o   di
adeguata   patrimonializzazione   o   comunque   di   interventi   di
ristrutturazione.  La  Societa'   opera   secondo   i   principi   di
economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato,
anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari
e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  salva
l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4. 
  2. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di
ristrutturazione,  di  sostegno  e   riequilibrio   della   struttura
finanziaria e patrimoniale delle  imprese,  favorendo,  tra  l'altro,
processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Societa'  puo'
investire  capitale  raccolto  in  proprio,  compiere  operazioni  di
finanziamento, acquisire o  succedere  in  rapporti  esistenti  anche
ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio  dello  sviluppo
operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso
l'affitto  o  la  gestione  di  aziende,  rami  di  aziende  o   siti
produttivi. 
  3. Il  capitale  della  Societa'  e'  sottoscritto  da  investitori
istituzionali  e  professionali.  La  sottoscrizione   del   capitale
azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche  di
diversa  categoria,  come  l'apporto  al  patrimonio  netto   tramite
strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel  quadro  di  un
progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione  delle  categorie
di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la  definizione
dell'organizzazione del governo societario sono volte a  favorire  la
raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di
seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune  categorie  di
investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato  nel  limite
delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si
avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i  particolari
diritti previsti dallo statuto della Societa'. 
  4. Gli azionisti  che  si  avvalgono  della  garanzia  dello  Stato
riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al
mercato in conformita' alla normativa della UE in  materia,  anche  a
valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti. 
  5. I soggetti che concorrono alla gestione della  Societa'  operano
in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza  e
terzieta' rispetto  agli  Investitori.  L'organizzazione  dei  flussi
informativi e' indirizzata  alla  trasparenza  dei  processi  e  alla
responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi. 
  6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero
il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento
entro  il  termine  stabilito  dallo  statuto.   La   societa'   deve
distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro
dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota
massima di coperture della garanzia, i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi  verso
lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo  schema  di
decreto e' trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli
eventuali assensi. 
  8. Le disponibilita' in conto  residui  iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  sono  versate
nell'anno 2015,  nel  limite  di  euro  300.000.000,00,  ad  apposita
contabilita'  speciale,  di  nuova  istituzione,  a  copertura  delle
garanzie dello Stato previste dal presente articolo.