Art. 8 
 
Ricorso facoltativo alla provvista  CDP  per  banche  e  intermediari
finanziari che erogano finanziamenti alle PMI 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e  medie
imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la  locazione
finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso  articolo
2, non necessariamente erogato a  valere  sul  plafond  di  provvista
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma  4-bis  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione  separata  della
Cassa depositi e prestiti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi di cui al comma 1.