IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in
materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui
terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare
i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei
provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi'
da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati
nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1
lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di
imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni
esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta
ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente
periodo del presente comma. A tal fine, e' autorizzato l'utilizzo
dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo
periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per
l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n.
16 del 2012.
7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di
risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al
presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo
di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei
confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui
all'allegato B al presente provvedimento.
9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente
provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo
allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di
solidarieta' comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.