Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116 sono abrogati; 
    b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.
190 e' abrogato e l'ultimo periodo del comma  4-octies  dell'articolo
11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 219,8  milioni
di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal
2016, si provvede: 
    a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente  utilizzo
delle risorse derivanti dal comma 1; 
    b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015,  47,9  milioni
di euro per l'anno  2016  e  a  53,1  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    d) quanto a 45 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  mediante  il
versamento all'entrata delle risorse disponibili sul  fondo  iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,  lettera
d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.