Art. 2 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori  d'ufficio  predisposti
dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente,
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nell'elenco
nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle  disposizioni  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale. Alla scadenza del termine di un anno, il  professionista  che
intenda mantenere  l'iscrizione  deve  presentare  la  documentazione
prevista  dall'articolo  29,  comma  1-quater,   delle   disposizioni
medesime.