Art. 2 
 
 
          Modifica al codice di procedura penale in materia 
               di scambio elettorale politico-mafioso 
 
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura  penale,
dopo le parole: «commettere delitti previsti  dagli  articoli  473  e
474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 febbraio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  51,  comma  3-bis,
          del codice  di  procedura  penale,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del   procuratore   della   Repubblica   distrettuale).   -
          (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis ,416-ter e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo  291-quater  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e  dall'articolo  260  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              (Omissis)».