Art. 2
Presentazione in forma elettronica dell'assegno
1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il
negoziatore puo' presentare l'assegno al pagamento in forma
elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca
d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica
quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine
dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento
della Banca d'Italia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresi' presentazione in forma
elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente
ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo
regolamento.
4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo
quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere
presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di cui
al comma 2.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32 del
citato Regio Decreto n. 1736 del 1933:
"Art. 31. - L'assegno bancario e' pagabile a vista.
Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del
giorno indicato come data d'emissione e' pagabile nel
giorno di presentazione.".
"Art. 32. - L'assegno bancario deve essere presentato
al pagamento nel termine di otto giorni se e' pagabile
nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se
pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
di sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori
soggetti alla sovranita' italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello
nel quale e' pagabile deve essere presentato entro il
termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che
il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello
stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese
d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo
o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e
pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato
nell'assegno bancario come data d'emissione.".