Art. 2 
 
 
           Presentazione in forma elettronica dell'assegno 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il
negoziatore  puo'  presentare  l'assegno  al   pagamento   in   forma
elettronica secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  della  Banca
d'Italia. 
  2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione  in  forma  elettronica
quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine
dell'assegno unitamente alle informazioni  previste  dal  regolamento
della Banca d'Italia. 
  3. Ai fini del comma 1,  si  ha  altresi'  presentazione  in  forma
elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento  della  Banca  d'Italia  -  il  trattario  o  l'emittente
ricevono  dal  negoziatore  le  informazioni  previste  dal  medesimo
regolamento. 
  4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile,  secondo
quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono  essere
presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di  cui
al comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32  del
          citato Regio Decreto n. 1736 del 1933: 
              "Art. 31. - L'assegno bancario  e'  pagabile  a  vista.
          Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. 
              L'assegno bancario presentato al  pagamento  prima  del
          giorno indicato  come  data  d'emissione  e'  pagabile  nel
          giorno di presentazione.". 
              "Art. 32. - L'assegno bancario deve  essere  presentato
          al pagamento nel termine di  otto  giorni  se  e'  pagabile
          nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se
          pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
          se  e'  pagabile  nei  territori  comunque  soggetti   alla
          sovranita' italiana compresi nel bacino  del  Mediterraneo;
          di sessanta giorni se e'  pagabile  negli  altri  territori
          soggetti alla sovranita' italiana. 
              L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello
          nel quale e'  pagabile  deve  essere  presentato  entro  il
          termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che
          il luogo di emissione e quello  di  pagamento  siano  nello
          stesso o in diversi continenti. 
              A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese
          d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del  Mediterraneo
          o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi  e
          pagabili nello stesso continente. 
              I  termini  suddetti  decorrono  dal  giorno   indicato
          nell'assegno bancario come data d'emissione.".