Art. 2 Presentazione in forma elettronica dell'assegno 1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore puo' presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia. 2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia. 3. Ai fini del comma 1, si ha altresi' presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento. 4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di cui al comma 2.
Note all'art. 2: Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933: "Art. 31. - L'assegno bancario e' pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione e' pagabile nel giorno di presentazione.". "Art. 32. - L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana. L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti. A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.".