Art. 3
Tempi
1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o
all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in
cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire
controlli di regolarita' del titolo, e' tenuto a trasmettere al
trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine
dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi). - 01. Il titolare del conto corrente ha la
disponibilita' economica delle somme relative agli assegni
circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente
emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro
i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una
banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e
con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per
gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli
assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale
e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla
lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni circolari emessi da una banca
insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a
quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione
all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per
la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.".