Art. 3 
 
 
                                Tempi 
 
  1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento  al  trattario  o
all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a  quello  in
cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso. 
  2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma  3,  il  negoziatore,  al  fine  di  consentire
controlli di regolarita' del  titolo,  e'  tenuto  a  trasmettere  al
trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi,  l'immagine
dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo  a  quello  di
presentazione. 
  3. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  120  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario). 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia": 
              "Art. 120. (Decorrenza delle  valute  e  calcolo  degli
          interessi). - 01. Il titolare  del  conto  corrente  ha  la
          disponibilita' economica delle somme relative agli  assegni
          circolari o bancari versati sul suo conto,  rispettivamente
          emessi da o tratti su una banca insediata in Italia,  entro
          i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 
              1. Gli interessi sul versamento di assegni  presso  una
          banca sono conteggiati fino al giorno  del  prelevamento  e
          con le seguenti valute: 
                a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per
          gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e  per  gli
          assegni bancari tratti sulla stessa banca presso  la  quale
          e' effettuato il versamento; 
                b) per gli assegni diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
          se si tratta di  assegni  circolari  emessi  da  una  banca
          insediata  in  Italia,  e  dal  terzo   giorno   lavorativo
          successivo al versamento, se si tratta di  assegni  bancari
          tratti su una banca insediata in Italia. 
              1-bis. Il  CICR  puo'  stabilire  termini  inferiori  a
          quelli  previsti  nei  commi  1  e   1-bis   in   relazione
          all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili  per
          la gestione del servizio di incasso degli assegni. 
              2. Il  CICR  stabilisce  modalita'  e  criteri  per  la
          produzione di interessi nelle operazioni  poste  in  essere
          nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in  ogni
          caso che: 
                a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
          nei confronti della clientela, la stessa  periodicita'  nel
          conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 
                b) gli  interessi  periodicamente  capitalizzati  non
          possano produrre interessi ulteriori che, nelle  successive
          operazioni    di    capitalizzazione,    sono     calcolati
          esclusivamente sulla sorte capitale. 
              3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
          circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
          di  esecuzione,  data  valuta  e  disponibilita'  di  fondi
          previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 11.".