Art. 3 Tempi 1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso. 2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarita' del titolo, e' tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Note all'art. 3: Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": "Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). - 01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".