Art. 4 
 
 
                Protesto e constatazione equivalente 
 
  1. In caso  di  mancato  pagamento  di  un  assegno  presentato  al
pagamento in  forma  elettronica,  il  protesto  o  la  constatazione
equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica
secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico  ufficiale  o  la  Banca
d'Italia effettuano rispettivamente il protesto  o  la  constatazione
equivalente esclusivamente sulla base  dell'immagine  dell'assegno  e
delle informazioni ricevute in via telematica. 
  3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel  regolamento
della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento  in
forma elettronica e degli  eventuali  documenti  elettronici  che  ne
attestano il mancato pagamento. 
  4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause
di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti
in essere con modalita' diverse da quella telematica. 
  5. Il regolamento della Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni
per consentire il protesto o la constatazione  equivalente  in  forma
elettronica anche per gli assegni presentati al  pagamento  in  forma
cartacea.