Art. 4
Protesto e constatazione equivalente
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al
pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione
equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica
secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca
d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione
equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e
delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento
della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in
forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne
attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause
di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti
in essere con modalita' diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma
elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma
cartacea.