Art. 5
Sicurezza
1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in
grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione
in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto
disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.
2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti
requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di
garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione
e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.