Art. 5 Sicurezza 1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia. 2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.