Art. 5 
 
 
                              Sicurezza 
 
  1. Le banche e gli altri soggetti  abilitati  adottano  presidi  in
grado di garantire la sicurezza e la correttezza della  presentazione
in  forma  elettronica  dell'assegno  al  pagamento  secondo   quanto
disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia. 
  2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere  definiti
requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine  di
garantire la sicurezza e la correttezza del processo di  acquisizione
e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.