Art. 6
Dematerializzazione e conservazione degli assegni
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della
legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva
responsabilita', puo' incaricare soggetti terzi di effettuare la
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando
l'immagine dell'assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1
dispongano della competenza, della capacita' e delle autorizzazioni
richieste dalla legge, nonche' dei requisiti eventualmente previsti
dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera
professionale e affidabile le attivita' di cui al comma 1. Tali
soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto degli standard
nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione
dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
volte a disciplinare le caratteristiche dell'attivita' di
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta
dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i
requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui
all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione
dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della
Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di
uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto
dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello
stesso.
Note all'art. 6:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933 vedasi nelle
Note all'art. 1.