Art. 6 
 
 
          Dematerializzazione e conservazione degli assegni 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  66,  comma  2,  della
legge  assegni,  il  negoziatore,  sotto  la  propria  ed   esclusiva
responsabilita', puo' incaricare  soggetti  terzi  di  effettuare  la
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando
l'immagine dell'assegno. 
  2. Il negoziatore garantisce che i  soggetti  di  cui  al  comma  1
dispongano della competenza, della capacita' e  delle  autorizzazioni
richieste dalla legge, nonche' dei requisiti  eventualmente  previsti
dal regolamento della  Banca  d'Italia,  per  esercitare  in  maniera
professionale e affidabile le attivita'  di  cui  al  comma  1.  Tali
soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto  degli  standard
nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione
dello stesso. 
  3. Il regolamento della Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni
volte   a   disciplinare   le   caratteristiche   dell'attivita'   di
trasformazione in forma elettronica degli  assegni  cartacei,  svolta
dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i
requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere. 
  4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui
all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con  quanto
previsto dal CAD e dalle regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione
dello stesso. 
  5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della
Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per  un  periodo
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. 
  6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di
uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di  quanto  previsto
dal CAD e  dalle  regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione  dello
stesso. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il riferimento al testo del comma  2  dell'articolo
          66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933  vedasi  nelle
          Note all'art. 1.