Art. 6 Dematerializzazione e conservazione degli assegni 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', puo' incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno. 2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacita' e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonche' dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attivita' di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso. 3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell'attivita' di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere. 4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso. 5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. 6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
Note all'art. 6: Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933 vedasi nelle Note all'art. 1.