Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia. 
  3. Il regolamento della  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  adeguate
modalita' temporali per l'efficacia delle  norme  in  esso  contenute
aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori. 
  Il presente regolamento sara' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.