Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere adeguate
modalita' temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute
aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.