Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia. 3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere adeguate modalita' temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori. Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 ottobre 2014 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.