Art. 5 
 
     Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla
meta' di una annualita' dello stipendio, al  netto  delle  trattenute
fiscali, percepito  dal  magistrato  al  tempo  in  cui  l'azione  di
risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu'
persone e queste hanno agito con distinte azioni di  responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con  dolo.  L'esecuzione
della rivalsa, quando  viene  effettuata  mediante  trattenuta  sullo
stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate
mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata  legge
          13 aprile 1988, n.  117,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 8. Competenza per l'azione di  rivalsa  e  misura
          della  rivalsa.  -  1.  L'azione  di  rivalsa  deve  essere
          promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti  al
          tribunale  del  capoluogo   del   distretto   della   corte
          d'appello, da determinarsi a  norma  dell'articolo  11  del
          codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271. 
              3. La misura della rivalsa non puo' superare una  somma
          pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto
          delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo
          in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche  se  dal
          fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito
          con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non  si
          applica al fatto  commesso  con  dolo.  L'esecuzione  della
          rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta  sullo
          stipendio,  non   puo'   comportare   complessivamente   il
          pagamento per rate mensili in misura superiore ad un  terzo
          dello stipendio netto. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  agli
          estranei  che  partecipano  all'esercizio  delle   funzioni
          giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e'  calcolata
          in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al  netto  delle
          trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale;
          se l'estraneo che partecipa  all'esercizio  delle  funzioni
          giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o  reddito
          di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio  iniziale
          del magistrato di tribunale, la  misura  della  rivalsa  e'
          calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito  al  tempo
          in cui l'azione di risarcimento e' proposta.».