Art. 10 
 
 
                      Licenziamento collettivo 
 
  1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  intimato  senza  l'osservanza
della forma scritta,  si  applica  il  regime  sanzionatorio  di  cui
all'articolo 2 del presente decreto.  In  caso  di  violazione  delle
procedure richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991,
si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              Si riporta il testo degli articoli 4, 5, comma 1, e  24
          della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in  materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro): 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
              "Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese 
              1. L'individuazione dei lavoratori da  licenziare  deve
          avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive  ed
          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei
          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i
          sindacati di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  ovvero,  in
          mancanza di questi contratti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri, in concorso tra loro: (51) 
              a) carichi di famiglia; 
              b) anzianita'; 
              c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
              (Omissis)." 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".