Art. 11 
 
 
                          Rito applicabile 
 
  1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano  le
disposizioni dei commi da 48 a 68  dell'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              Si riporta l'articolo 1, commi da 48 a 68, della citata
          legge n. 92 del 2012: 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore 
              (Omissis). 
              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del
          licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso  al
          tribunale in funzione di giudice  del  lavoro.  Il  ricorso
          deve avere i requisiti di cui all'articolo 125  del  codice
          di procedura civile. Con  il  ricorso  non  possono  essere
          proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47  del
          presente articolo, salvo che siano fondate  sugli  identici
          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  presentazione   del
          ricorso  il  giudice  fissa  con   decreto   l'udienza   di
          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
          oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  giudice
          assegna un termine  per  la  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto  non   inferiore   a   venticinque   giorni   prima
          dell'udienza, nonche' un termine, non  inferiore  a  cinque
          giorni prima della stessa udienza, per la costituzione  del
          resistente. La notificazione  e'  a  cura  del  ricorrente,
          anche a mezzo di  posta  elettronica  certificata.  Qualora
          dalle parti siano prodotti documenti,  essi  devono  essere
          depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          indispensabili richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio,
          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile,
          e  provvede,  con   ordinanza   immediatamente   esecutiva,
          all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui  al
          comma 49 non puo'  essere  sospesa  o  revocata  fino  alla
          pronuncia della sentenza con cui il  giudice  definisce  il
          giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 
              51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto  di
          cui al  comma  49  puo'  essere  proposta  opposizione  con
          ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414  del
          codice  di  procedura  civile,  da  depositare  innanzi  al
          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni  dalla  notificazione  dello
          stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il  ricorso
          non possono essere proposte domande diverse  da  quelle  di
          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano
          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
          confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e'  comune
          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa
          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
          sessanta  giorni,  assegnando   all'opposto   termine   per
          costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
              52. Il ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, deve essere  notificato,  anche  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata,  dall'opponente  all'opposto
          almeno trenta giorni prima della data fissata  per  la  sua
          costituzione. 
              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
          di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile.  Se
          l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve,  a  pena
          di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 
              54. Nel  caso  di  chiamata  in  causa  a  norma  degli
          articoli 102, secondo  comma,  106  e  107  del  codice  di
          procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dispone   che   siano
          notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
          nonche' il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione
          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
              55. Il terzo chiamato  deve  costituirsi  non  meno  di
          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  la
          propria memoria a norma del comma 53. 
              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda
          riconvenzionale  non  e'  fondata  su   fatti   costitutivi
          identici a quelli posti a base della domanda principale  il
          giudice ne dispone la separazione. 
              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede
          nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dalle  parti  nonche'
          disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421  del  codice
          di   procedura   civile,   e    provvede    con    sentenza
          all'accoglimento o al rigetto  della  domanda,  dando,  ove
          opportuno, termine alle  parti  per  il  deposito  di  note
          difensive  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza   di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza    di    discussione.    La    sentenza     e'
          provvisoriamente  esecutiva  e   costituisce   titolo   per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              58. Contro  la  sentenza  che  decide  sul  ricorso  e'
          ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
          propone con ricorso da depositare,  a  pena  di  decadenza,
          entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   o   dalla
          notificazione se anteriore. 
              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o  documenti,
          salvo  che  il  collegio,  anche  d'ufficio,   li   ritenga
          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte
          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per
          causa ad essa non imputabile. 
              60. La corte d'appello fissa con decreto  l'udienza  di
          discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
          la  corte  puo'  sospendere  l'efficacia   della   sentenza
          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello,
          sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale  al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con
          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigetto  della  domanda,
          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
          note difensive fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza di discussione. 
              61. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve
          essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
          dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se
          anteriore. La  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
          deve essere chiesta alla corte d'appello,  che  provvede  a
          norma del comma 60. 
              63. La Corte fissa l'udienza di discussione  non  oltre
          sei mesi dalla proposizione del ricorso. 
              64. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              65. Alla trattazione delle  controversie  regolate  dai
          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
          nel calendario delle udienze. 
              66.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 
              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie
          instaurate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              68.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.".