Art. 4 
 
 
                     Vizi formali e procedurali 
 
  1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione
del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma  2,  della
legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo  7  della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara  estinto  il  rapporto  di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro  al
pagamento  di  un'indennita'   non   assoggettata   a   contribuzione
previdenziale  di  importo  pari   a   una   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non  inferiore
a due e non superiore a dodici mensilita', a  meno  che  il  giudice,
sulla base della domanda del lavoratore, accerti la  sussistenza  dei
presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2  e
3 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              Si riporta l'articolo 2, comma 2, della citata legge n.
          604 del 1966: 
              "Art. 2. 
              (Omissis). 
              2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
          specificazione dei motivi che lo hanno determinato.". 
              Si riporta l'articolo 7  della  citata  legge  300  del
          1970: 
              "Art. 7. Sanzioni disciplinari 
              Le norme  disciplinari  relative  alle  sanzioni,  alle
          infrazioni in relazione alle quali ciascuna  di  esse  puo'
          essere applicata ed alle procedure di  contestazione  delle
          stesse, devono essere portate a conoscenza  dei  lavoratori
          mediante affissione in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse
          devono applicare quanto in materia e' stabilito da  accordi
          e contratti di lavoro ove esistano. 
              Il  datore  di   lavoro   non   puo'   adottare   alcun
          provvedimento disciplinare  nei  confronti  del  lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa. 
              Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere   da    un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato. 
              Fermo restando quanto disposto dalla  legge  15  luglio
          1966,  n.  604,  non  possono  essere   disposte   sanzioni
          disciplinari  che  comportano  mutamenti   definitivi   del
          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo'  essere
          disposta per un  importo  superiore  a  quattro  ore  della
          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni. 
              In ogni caso, i provvedimenti disciplinari  piu'  gravi
          del rimprovero verbale non possono essere  applicati  prima
          che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione  per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
              Salvo  analoghe  procedure   previste   dai   contratti
          collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di  adire
          l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale  sia  stata
          applicata una sanzione disciplinare  puo'  promuovere,  nei
          venti giorni successivi, anche per mezzo  dell'associazione
          alla quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la
          costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e
          della massima occupazione, di un collegio di  conciliazione
          ed arbitrato, composto da  un  rappresentante  di  ciascuna
          delle parti e da un terzo membro scelto di  comune  accordo
          o,  in  difetto  di   accordo,   nominato   dal   direttore
          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  disciplinare  resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 
              Qualora il datore di lavoro non provveda,  entro  dieci
          giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio  del  lavoro,  a
          nominare il proprio rappresentante in seno al  collegio  di
          cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non  ha
          effetto.  Se  il  datore  di  lavoro   adisce   l'autorita'
          giudiziaria, la sanzione disciplinare  resta  sospesa  fino
          alla definizione del giudizio. 
              Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle  sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.".