Art. 2 
 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
  1. Il Casellario e' istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale  (INPS),  costituisce  l'anagrafe  generale  delle
posizioni assistenziali ed ha compiti di  raccolta,  conservazione  e
gestione dei dati relativi  alle  caratteristiche  delle  prestazioni
sociali erogate, nonche', secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
delle informazioni utili alla presa in  carico  dei  soggetti  aventi
titolo alle  medesime  prestazioni,  incluse  le  informazioni  sulle
caratteristiche  personali  e  familiari  e  sulla  valutazione   del
bisogno. 
  2. Gli enti locali e  ogni  altro  ente  erogatore  di  prestazioni
sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del
Casellario le informazioni  di  propria  competenza  individuate  dal
presente  decreto.  Resta   fermo   che   il   Casellario   raccoglie
informazioni connesse  alle  sole  prestazioni  sociali  per  la  cui
erogazione  e'  necessaria  l'identificazione  del  beneficiario.  Le
informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, fatti salvi gli  specifici  utilizzi
della  banca  dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,  di   cui
all'articolo 3. Ai fini della trasmissione  delle  informazioni,  gli
enti locali possono avvalersi del sistema pubblico  di  connettivita'
attraverso servizi di cooperazione applicativa. 
  3. Il Casellario e' costituito dalle seguenti componenti: 
  a)  banca  dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,   di   cui
all'articolo 3, nonche' al citato decreto interministeriale  8  marzo
2013; 
  b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4; 
  c)  banca  dati  delle  valutazioni   multidimensionali,   di   cui
all'articolo  5,  nel  caso  in  cui  alle  prestazioni  sociali  sia
associata  una  presa  in  carico  da  parte  del  servizio   sociale
professionale. 
  4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati  di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 e' riportato  nella  Tabella  1,
che costituisce parte integrante del presente  decreto.  L'elenco  e'
unitario, atteso che per la medesima tipologia  di  prestazione,  nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti,  l'erogazione  puo'  essere
sottoposta o  meno  alla  verifica  della  condizione  economica  dei
beneficiari. 
  5. L'INPS provvede a  cancellare  la  posizione  assistenziale  dal
Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di  ultima  erogazione  di  una
prestazione sociale al beneficiario interessato. 
  6.  Le  modalita'  attuative   e   le   specifiche   tecniche   per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati contenuti nelle banche dati di cui al  comma  3,  sono  definite
dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, con il medesimo decreto direttoriale di  cui  all'articolo
7, comma 5. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del citato decreto  interministeriale  8
          marzo 2013, si vedano le note alle premesse.