Art. 2 Casellario dell'assistenza 1. Il Casellario e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonche', secondo le modalita' di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. 2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione e' necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettivita' attraverso servizi di cooperazione applicativa. 3. Il Casellario e' costituito dalle seguenti componenti: a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, nonche' al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013; b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4; c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale. 4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e' riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco e' unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l'erogazione puo' essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari. 5. L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato. 6. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.
Note all'art. 2: - Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.