Art. 3 
 
 
           Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 
 
  1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie  le  informazioni  sui
beneficiari e  sulle  prestazioni  sociali  agevolate  loro  erogate.
L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la  qualifica
di prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente con  quello
generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1,  A2  e
A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra  l'elenco  di  cui  alla
Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente  competente  alla
disciplina della prestazione non  ne  abbia  sottoposto  l'erogazione
alla  verifica  della  condizione  economica  dei   beneficiari,   la
prestazione medesima e' da intendersi parte della  banca  dati  delle
prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali
agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla  Tabella
1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  su
segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad  ampliare  l'elenco
stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: 
  a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
  b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; 
  c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali agevolate; 
  d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR  e
dell'ISP, nonche' informazioni sul numero dei componenti  del  nucleo
familiare e relativa classe d'eta'. 
  3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono
individuate nella Tabella 2, che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2  del  citato
decreto interministeriale 8 marzo 2013. 
  4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  5.  Oltre  che  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo   6,   le
informazioni contenute nella banca  dati  delle  prestazioni  sociali
agevolate sono utilizzate anche al fine  di  rafforzare  i  controlli
connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate
all'ISEE,  nonche'  all'irrogazione  di  sanzioni  per  la  fruizione
illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate e la Guardia  di  finanza  accedono  alle  informazioni
contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo  2013  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo del citato decreto  interministeriale  8
          marzo 2013, si vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  citato
          decreto legislativo, n. 109 del 1998: 
              «Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore  della
          situazione  economica  equivalente).  -   1.   L'INPS   per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'indicatore
          della  situazione  economica  equivalente  puo'   stipulare
          apposite convenzioni con i  soggetti  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              2.  L'ente  erogatore,  qualora   il   richiedente   la
          prestazione sociale agevolata o  altro  componente  il  suo
          nucleo familiare abbia  gia'  presentato  la  dichiarazione
          sostitutiva unica, richiede  all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale l'indicatore della situazione  economica
          equivalente.   L'ente   erogatore   richiede   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  anche  le  informazioni
          analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva  unica
          quando procede alle integrazioni e alle variazioni  di  cui
          all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art.  4,
          comma 8, o quando  costituisce  e  gestisce,  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
          una banca dati relativa agli utenti  delle  prestazioni  da
          esso erogate. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale  rende
          disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
          situazione  economica  equivalente   relativi   al   nucleo
          familiare,  agli  enti  utilizzatori  della   dichiarazione
          sostitutiva  unica  presso  i  quali  il   richiedente   ha
          presentato specifica domanda.». 
              - Per il testo del citato decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013, si vedano le  note
          alle premesse. 
              -   Si   riporta   l'art.   4   del   citato    decreto
          interministeriale 8 marzo 2013: 
              «Art. 4 (Utilizzo della banca  dati  sulle  prestazioni
          sociali agevolate). - 1. Le informazioni della banca  dati,
          di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate  al  fine  di
          rafforzare   i   controlli   connessi   all'erogazione   di
          prestazioni  sociali   agevolate   condizionate   all'ISEE,
          all'irrogazione di sanzioni per  la  fruizione  illegittima
          delle medesime prestazioni, nonche'  per  le  attivita'  di
          programmazione, monitoraggio e valutazione  in  materia  di
          politiche sociali, secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
          successivi. 
              2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni
          sociali agevolate accedono,  per  finalita'  di  controllo,
          l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a
          tale  fine  i   medesimi   enti   possono   accedere   alle
          informazioni  sulle  condizioni   economiche   del   nucleo
          familiare  contenute  nel  Sistema  informativo  dell'ISEE,
          gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 109. In particolare, le informazioni  della  banca
          dati sono utilizzate dall'INPS al  fine  del  rafforzamento
          del  sistema   dei   controlli   dell'ISEE,   mediante   la
          costituzione, sulla base di indici di priorita' basati, tra
          l'altro,  sul  valore  economico  e  la   tipologia   della
          prestazione, individuati con  provvedimento  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive
          di beneficiari da  inviare  alla  Guardia  di  Finanza  per
          controlli di natura sostanziale. 
              3. Nei casi di cui  all'art.  3,  comma  1,  il  valore
          dell'ISEE  ricalcolato  e'  comunicato  dall'INPS  all'ente
          erogatore al fine di verificare l'eventualita' che in  base
          al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto  fruire  o
          avrebbe  fruito  in  misura  inferiore  delle   prestazioni
          sociali  agevolate.  In  caso  di  esito   positivo   della
          verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni
          relative alle  motivazioni  alla  base  del  nuovo  calcolo
          dell'ISEE  ai   fini   dell'immediata   irrogazione   della
          sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n.
          78/2010, in  caso  di  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva, ovvero ai  fini  della  richiesta  al  soggetto
          interessato dei  chiarimenti  in  ordine  ai  motivi  della
          rilevata discordanza. 
              4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS  rende  disponibili  per
          l'alimentazione  del  SISS,  anche  attraverso  servizi  di
          cooperazione applicativa, le informazioni  contenute  nella
          banca dati delle prestazioni sociali  agevolate,  integrate
          con il valore sintetico  dell'ISEE,  dell'ISR  e  dell'ISP,
          nonche' con le informazioni sul numero dei  componenti  del
          nucleo  familiare  e  relativa  classe  d'eta',  in   forma
          individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il
          collegamento  con  gli  interessati  e   comunque   secondo
          modalita' che rendono questi ultimi non identificabili,  ai
          seguenti soggetti: 
              a) Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  ai
          fini di monitoraggio  della  spesa  sociale  e  valutazione
          dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi,  nonche'
          per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; 
              b) Regioni e Province Autonome,  Comuni  e  altri  enti
          pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e
          di servizi sociali e  socio-sanitari,  con  riferimento  al
          proprio  ambito  territoriale  di  azione,  per   fini   di
          programmazione delle prestazioni sociali  agevolate,  oltre
          alle finalita' di cui alla lettera a). 
              5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al  Ministero
          del lavoro e delle  politiche  sociali  e  alle  Regioni  e
          Provincie  autonome  e'  altresi'   fornito   un   campione
          contenente, oltre alle informazioni di cui al comma  4,  le
          informazioni  analitiche  contenute  nella  DSU,  in  forma
          individuale ma anonima, rappresentativo  della  popolazione
          inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di
          ogni riferimento che ne permetta il  collegamento  con  gli
          interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi
          ultimi  non   identificabili   sulla   base   di   apposita
          valutazione del rischio di identificazione. 
              6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello
          Stato,  secondo  le  indicazioni  del  medesimo  ministero,
          rappresentazioni in forma aggregata dei dati  ai  fini  del
          monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a
          fini statistici, di ricerca e di studio. 
              7. L'INPS, anche  attraverso  servizi  di  cooperazione
          applicativa, rende  accessibili  ai  Comuni,  limitatamente
          alle   prestazioni   erogate   dal   medesimo   ente,    le
          informazioni, corredate di codice fiscale, contenute  nella
          banca dati di cui all'art.  2,  al  fine  di  migliorare  e
          rendere piu'  efficiente  ed  efficace  la  gestione  delle
          risorse.».