Art. 4 
 
 
                Banca dati delle prestazioni sociali 
 
  1.  La  banca  dati  delle   prestazioni   sociali   raccoglie   le
informazioni sui beneficiari e sulle  prestazioni  sociali,  che  non
sono state gia' incluse nella  banca  dati  di  cui  all'articolo  3,
nonche' sulle prestazioni di natura previdenziale  rilevanti  per  il
SISS,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),   e   sulle
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali e'  riportato
nella  Tabella  1,  sezioni  A1,  A2  e  A3,  ad  integrazione  delle
prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4,  concernente
le prestazioni sociali erogate da INPS,  incluse  le  prestazioni  di
natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta  le
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e'  da
intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al
presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle
sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale  agevolata  laddove,  ai
sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente  alla  disciplina
della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione  alla
verifica  della  condizione  economica  dei   beneficiari.   Per   le
prestazioni sociali che non siano  riconducibili  all'elenco  di  cui
alla Tabella 1 del presente decreto, con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede
ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione
aggiornata. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali sono le seguenti: 
  a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
  b) tipologia delle prestazioni sociali; 
  c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali. 
  3. Le informazioni di cui  al  comma  2  sono  individuate  con  le
medesime modalita' adottate con riferimento alle prestazioni  sociali
agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3,  fatta  salva  la  mancata
attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non  rilevanti  per
le prestazioni non condizionate ad ISEE. 
  4.   Il   Casellario   acquisisce   dall'Anagrafe   tributaria   le
informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella  sezione  A5
della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo  in
presenza di  valori  positivi  dell'agevolazione  tributaria  e  sono
visualizzabili secondo modalita'  che  impediscono  l'identificazione
dei soggetti.