Art. 6 Utilizzo del Casellario 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita', stabilite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici ai quali, in conformita' alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresi' utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno. 3. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 4. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarita' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale. 5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nonche' del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse.