Art. 7 
 
 
                  Trattamento e sicurezza dei dati 
 
  1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei  casi  previsti
dalla legge, per il tramite delle Regioni e  Province  Autonome,  gli
altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione  e
lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto
del principio di pertinenza, indispensabilita' e non  eccedenza,  con
riferimento al proprio ambito territoriale di  azione,  attivando  le
procedure di integrazione delle informazioni provenienti  da  diverse
fonti amministrative. 
  2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni  avviene  nel  rispetto
dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui  all'articolo  71,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della  cornice
tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di  cui  agli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  L'INPS  garantisce  la  gestione  tecnica  ed  informatica  del
Casellario ed e', a tale fine, titolare  del  trattamento  dei  dati,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196. 
  4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei  dati  relativi
agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS  ai
fini della costituzione del Casellario. 
  5. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo  31  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  approva  con  decreto
direttoriale  il  disciplinare  tecnico  contenente  le   misure   di
sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione  o
perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito ovvero non  conforme  alle  finalita'
della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica  le  regole
tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza  dei
dati trattati nell'ambito del Casellario. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  196
          del 2003, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli da  71  a  84  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 71 (Regole tecniche). -  1.  Le  regole  tecniche
          previste nel presente codice sono dettate, con decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di  concerto  con  i  Ministri   competenti,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali nelle materie di  competenza,
          previa acquisizione  obbligatoria  del  parere  tecnico  di
          DigitPA.  Le  amministrazioni  competenti,  la   Conferenza
          unificata e il Garante per la protezione dei dati personali
          rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di  parere.
          In mancanza di risposta nel termine  indicato  nel  periodo
          precedente, il parere si intende interamente favorevole. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.  Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie   del
          presente codice restano in vigore fino  all'adozione  delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. 
              Art. 72 (Definizioni relative al  sistema  pubblico  di
          connettivita'). -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si
          intende per: 
              a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  "interoperabilita'  di  base":  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) "cooperazione applicativa":  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi. 
              Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita' (SPC)). - 1.
          Nel rispetto dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  r),
          della   Costituzione,   e   nel   rispetto   dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
          informatico  dei  dati  tra  le  amministrazioni  centrali,
          regionali  e  locali  e  promuovere   l'omogeneita'   nella
          elaborazione e trasmissione dei  dati  stessi,  finalizzata
          allo  scambio  e  diffusione  delle  informazioni  tra   le
          pubbliche amministrazioni e alla realizzazione  di  servizi
          integrati. 
              2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
          di regole  tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,
          l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
          dei dati della  pubblica  amministrazione,  necessarie  per
          assicurare l'interoperabilita' di  base  ed  evoluta  e  la
          cooperazione applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei
          flussi   informativi,   garantendo   la    sicurezza,    la
          riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e
          l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
          amministrazione. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) sviluppo  architetturale  ed  organizzativo  atto  a
          garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
          del sistema; 
              b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di  rete,  di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
              c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
              3-bis. Le  regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' sono dettate ai sensi dell'art. 71. 
              Art.   74   (Rete   internazionale   delle    pubbliche
          amministrazioni). - 1.  Il  presente  decreto  definisce  e
          disciplina   la   Rete   internazionale   delle   pubbliche
          amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete  costituisce
          l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto
          della normativa vigente, le pubbliche  amministrazioni  con
          gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli
          di sicurezza e qualita'. 
              Art.  75  (Partecipazione  al   Sistema   pubblico   di
          connettivita').  -  1.  Al   SPC   partecipano   tutte   le
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2. 
              2. Il comma 1 non si applica  alle  amministrazioni  di
          cui  al  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,
          limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e
          sicurezza   pubblica,   difesa   nazionale,   consultazioni
          elettorali. 
              3. Ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11  novembre  1994,  n.   680,   nonche'
          dell'art. 25 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, e' comunque garantita la connessione con  il  SPC  dei
          sistemi  informativi   degli   organismi   competenti   per
          l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale,
          nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche  che
          assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi'  garantita
          la possibilita'  di  connessione  al  SPC  delle  autorita'
          amministrative indipendenti. 
              3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti  che
          perseguono  finalita'   di   pubblico   interesse   possono
          usufruire della connessione al SPC e dei relativi  servizi,
          adeguandosi alle vigenti regole tecniche,  previa  delibera
          della Commissione di cui all'art. 79. 
              Art. 76 (Scambio di documenti  informatici  nell'ambito
          del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Gli scambi  di
          documenti  informatici  tra  le  pubbliche  amministrazioni
          nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la  cooperazione
          applicativa e  nel  rispetto  delle  relative  procedure  e
          regole   tecniche   di   sicurezza,   costituiscono   invio
          documentale valido ad ogni effetto di legge. 
              Art.   77   (Finalita'   del   Sistema   pubblico    di
          connettivita'). - 1. Al SPC  sono  attribuite  le  seguenti
          finalita': 
              a) fornire  un  insieme  di  servizi  di  connettivita'
          condivisi dalle  pubbliche  amministrazioni  interconnesse,
          definiti  negli  aspetti  di  funzionalita',   qualita'   e
          sicurezza,  ampiamente  graduabili   in   modo   da   poter
          soddisfare   le   differenti   esigenze   delle   pubbliche
          amministrazioni aderenti al SPC; 
              b)    garantire    l'interazione     della     pubblica
          amministrazione centrale  e  locale  con  tutti  gli  altri
          soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di  altri
          enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e  la
          miglior fruibilita' degli stessi da parte dei  cittadini  e
          delle imprese; 
              c) fornire un'infrastruttura condivisa di  interscambio
          che consenta l'interoperabilita' tra tutte  le  reti  delle
          pubbliche   amministrazioni   esistenti,   favorendone   lo
          sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia
          degli investimenti effettuati; 
              d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle
          pubbliche amministrazioni che ne  facciano  richiesta,  per
          permettere  l'interconnessione   delle   proprie   sedi   e
          realizzare  cosi'   anche   l'infrastruttura   interna   di
          comunicazione; 
              e) realizzare  un  modello  di  fornitura  dei  servizi
          multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato
          e le dimensioni del progetto stesso; 
              f)  garantire  lo  sviluppo  dei  sistemi   informatici
          nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza  dei  dati,
          la   riservatezza   delle   informazioni,   nel    rispetto
          dell'autonomia del  patrimonio  informativo  delle  singole
          amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia  di
          protezione dei dati personali. 
              Art. 78 (Compiti delle  pubbliche  amministrazioni  nel
          Sistema pubblico  di  connettivita').  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
          e gestionale adottano nella progettazione  e  gestione  dei
          propri  sistemi  informativi,  ivi  inclusi   gli   aspetti
          organizzativi,  soluzioni  tecniche  compatibili   con   la
          cooperazione   applicativa   con   le    altre    pubbliche
          amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art.
          73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche  amministrazioni,  ove
          venga loro attribuito, per norma,  il  compito  di  gestire
          soluzioni  infrastrutturali  per  l'erogazione  di  servizi
          comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime  regole
          per  garantire  la  compatibilita'  con   la   cooperazione
          applicativa  potendosi  avvalere  di   modalita'   atte   a
          mantenere distinti gli ambiti di competenza. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  le
          responsabilita' di  cui  al  comma  1  sono  attribuite  al
          dirigente    responsabile    dei    sistemi     informativi
          automatizzati, di cui all'art. 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto legislativo. 
              2-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   e
          periferiche di cui all' art. 1, comma 1,  lettera  z),  del
          presente codice, inclusi gli istituti e le scuole  di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nei limiti di cui all' art.  1,  comma  449,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
          tenute, a decorrere  dal  1°  gennaio  2008  e  comunque  a
          partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
          fonia in corso alla data predetta ad utilizzare  i  servizi
          "Voce tramite  protocollo  Internet"  (VoIP)  previsti  dal
          sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
          stipulate da CONSIP. 
              2-ter.  DigitPA  effettua  azioni  di  monitoraggio   e
          verifica del rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma
          2-bis. 
              2-quater. Il mancato adeguamento alle  disposizioni  di
          cui al comma 2-bis comporta  la  riduzione,  nell'esercizio
          finanziario successivo, del  30  per  cento  delle  risorse
          stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia. 
              Art.  79  (Commissione  di  coordinamento  del  Sistema
          pubblico  di  connettivita').  -   1.   E'   istituita   la
          Commissione  di   coordinamento   del   SPC,   di   seguito
          denominata:   "Commissione",   preposta   agli    indirizzi
          strategici del SPC. 
              2. La Commissione: 
              a)  assicura  il  raccordo   tra   le   amministrazioni
          pubbliche,  nel  rispetto  delle  funzioni  e  dei  compiti
          spettanti a ciascuna di esse; 
              b) approva le linee guida, le modalita' operative e  di
          funzionamento dei servizi e delle procedure per  realizzare
          la cooperazione applicativa fra  i  servizi  erogati  dalle
          amministrazioni; 
              c) promuove l'evoluzione del  modello  organizzativo  e
          dell'architettura  tecnologica  del  SPC  in  funzione  del
          mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni  e
          delle  opportunita'  derivanti   dalla   evoluzione   delle
          tecnologie; 
              d)  promuove  la  cooperazione   applicativa   fra   le
          pubbliche  amministrazioni,  nel  rispetto   delle   regole
          tecniche di cui all'art. 71; 
              e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione  in
          merito alla iscrizione, sospensione e  cancellazione  dagli
          elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82; 
              f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi
          dei fornitori qualificati di cui all'art. 82; 
              g) verifica la qualita'  e  la  sicurezza  dei  servizi
          erogati dai fornitori qualificati del SPC; 
              h) promuove il recepimento degli standard  necessari  a
          garantire la connettivita', l'interoperabilita' di  base  e
          avanzata, la cooperazione applicativa e  la  sicurezza  del
          Sistema. 
              3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a
          maggioranza  semplice  o  qualificata  dei  componenti   in
          relazione all'argomento in esame.  La  Commissione  a  tale
          fine elabora, entro  tre  mesi  dal  suo  insediamento,  un
          regolamento   interno   da   approvare   con    maggioranza
          qualificata dei suoi componenti. 
              Art.   80   (Composizione    della    Commissione    di
          coordinamento del sistema pubblico di connettivita'). -  1.
          La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso
          il Presidente di cui al comma  2,  scelti  tra  persone  di
          comprovata  professionalita'  ed  esperienza  nel  settore,
          nominati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri: otto componenti sono nominati  in  rappresentanza
          delle  amministrazioni  statali  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sette dei  quali  su  proposta  del
          Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie  ed  uno  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica; i  restanti
          otto  sono  nominati  su  designazione   della   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti  dal
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie e'  nominato  in
          rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
          Quando  esamina   questioni   di   interesse   della   rete
          internazionale   della    pubblica    amministrazione    la
          Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero
          degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte. 
              2. Il Presidente della Commissione  e'  il  Commissario
          del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua
          delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e
          gli altri componenti della Commissione  restano  in  carica
          per un triennio e l'incarico e' rinnovabile. 
              3. La Commissione e'  convocata  dal  Presidente  e  si
          riunisce almeno quattro volte l'anno. 
              4. L'incarico  di  Presidente  o  di  componente  della
          Commissione  e  la  partecipazione  alle   riunioni   della
          Commissione non danno luogo alla corresponsione  di  alcuna
          indennita', emolumento, compenso  e  rimborso  spese  e  le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli   oneri   di
          missione nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si
          avvale di DigitPA e sulla base di  specifiche  convenzioni,
          di organismi interregionali e territoriali. 
              6. La Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, della consulenza di uno o piu'  organismi
          di consultazione  e  cooperazione  istituiti  con  appositi
          accordi ai sensi dell'art. 9,  comma  2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              7. Ai fini della definizione degli sviluppi  strategici
          del  SPC,  in  relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie
          dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo'
          avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie  assegnate
          a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama
          ed esperienza in numero non superiore a cinque  secondo  le
          modalita' definite nei regolamenti di cui all'art. 87. 
              Art. 81 (Ruolo di DigitPA). - 1. DigitPA, nel  rispetto
          delle   decisioni   e   degli   indirizzi   forniti   dalla
          Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,  gestisce
          le risorse condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative
          preposte al controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per
          tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma
          2. 
              2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti  terzi,  cura
          la  progettazione,  la   realizzazione,   la   gestione   e
          l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.
          39. 
              2-bis. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  disposto
          dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso  il
          Sistema  pubblico   di   connettivita',   una   piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
              Art.   82   (Fornitori   del   Sistema   pubblico    di
          connettivita'). - 1. Sono istituiti uno o piu'  elenchi  di
          fornitori a livello nazionale  e  regionale  in  attuazione
          delle finalita' di cui all'art. 77. 
              2. I fornitori che ottengono la qualificazione  SPC  ai
          sensi dei regolamenti previsti dall'art. 87, sono  inseriti
          negli  elenchi  di  competenza   nazionale   o   regionale,
          consultabili in  via  telematica,  esclusivamente  ai  fini
          dell'applicazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
          decreto, e tenuti  rispettivamente  da  DigitPA  a  livello
          nazionale  e  dalla  regione  di   competenza   a   livello
          regionale. I fornitori in possesso dei  suddetti  requisiti
          sono denominati fornitori qualificati SPC. 
              3. I servizi per i quali e'  istituito  un  elenco,  ai
          sensi del comma  1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,
          esclusivamente   dai   soggetti   che   abbiano    ottenuto
          l'iscrizione  nell'elenco   di   competenza   nazionale   o
          regionale. 
              4.  Per  l'iscrizione  negli  elenchi   dei   fornitori
          qualificati SPC e' necessario  che  il  fornitore  soddisfi
          almeno i seguenti requisiti: 
              a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e  servizi
          di comunicazioni elettroniche; 
              b)    esperienza    comprovata    nell'ambito     della
          realizzazione gestione ed  evoluzione  delle  soluzioni  di
          sicurezza informatica; 
              c)  possesso  di  adeguata  rete   commerciale   e   di
          assistenza tecnica; 
              d)  possesso  di  adeguati   requisiti   finanziari   e
          patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie
          rilasciate da terzi qualificati. 
              5.  Limitatamente   ai   fornitori   dei   servizi   di
          connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti  anche  i
          seguenti requisiti: 
              a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  per  l'ambito
          territoriale di esercizio dell'attivita'; 
              b) possesso  di  comprovate  conoscenze  ed  esperienze
          tecniche  nella  gestione   delle   reti   e   servizi   di
          comunicazioni elettroniche, anche sotto  il  profilo  della
          sicurezza e della protezione dei dati. 
              Art.  83  (Contratti  quadro).  -  1.  Al  fine   della
          realizzazione del SPC, DigitPA a  livello  nazionale  e  le
          regioni nell'ambito del proprio territorio, per  soddisfare
          esigenze  di  coordinamento,   qualificata   competenza   e
          indipendenza  di  giudizio,  nonche'   per   garantire   la
          fruizione, da parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  di
          elevati livelli  di  disponibilita'  dei  servizi  e  delle
          stesse  condizioni  contrattuali   proposte   dal   miglior
          offerente, nonche' una maggiore  affidabilita'  complessiva
          del  sistema,  promuovendo,  altresi',  lo  sviluppo  della
          concorrenza e assicurando la  presenza  di  piu'  fornitori
          qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure  ad
          evidenza pubblica per  la  selezione  dei  contraenti,  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia,  uno  o  piu'
          contratti-quadro con piu' fornitori per i  servizi  di  cui
          all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano  a  contrarre
          con  le  singole  amministrazioni   alle   condizioni   ivi
          stabilite. 
              2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute  a
          stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o
          piu' fornitori di cui al comma 1, individuati  da  DigitPA.
          Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere  di  DigitPA
          e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
          non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
          del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno  facolta'  di
          stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. 
              Art. 84 (Migrazione della Rete unitaria della  pubblica
          amministrazione). - 1. Le Amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.
          39,   aderenti   alla   Rete   unitaria   della    pubblica
          amministrazione,   presentano   a   DigitPA,   secondo   le
          indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il
          SPC,  da  attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla  data   di
          approvazione del primo contratto quadro di cui all'art. 83,
          comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete
          unitaria della pubblica amministrazione. 
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo ogni  riferimento  normativo  alla  Rete  unitaria
          della pubblica amministrazione  si  intende  effettuato  al
          SPC.». 
              - Si riportano gli articoli  da  31  a  36  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,  anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,  alla  natura   dei   dati   e   alle   specifiche
          caratteristiche del trattamento,  in  modo  da  ridurre  al
          minimo, mediante l'adozione di idonee e  preventive  misure
          di sicurezza, i rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche
          accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato  o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta. 
              Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. Il
          fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile al pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'art.  31,
          anche  attraverso  altri  soggetti  a  cui   sia   affidata
          l'erogazione  del  predetto  servizio,  misure  tecniche  e
          organizzative   adeguate   al   rischio   esistente,    per
          salvaguardare la sicurezza  dei  suoi  servizi  e  per  gli
          adempimenti di cui all'art. 32-bis. 
              1-bis. Ferma restando l'osservanza  degli  obblighi  di
          cui agli articoli 30 e 31, i  soggetti  che  operano  sulle
          reti di comunicazione elettronica garantiscono che  i  dati
          personali   siano   accessibili   soltanto   al   personale
          autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
              1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
          la  protezione   dei   dati   relativi   al   traffico   ed
          all'ubicazione e degli altri dati  personali  archiviati  o
          trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
          alterazione   anche   accidentale   e   da   archiviazione,
          trattamento,  accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o
          illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di  una  politica
          di sicurezza. 
              2.  Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei   dati
          personali  richiede  anche   l'adozione   di   misure   che
          riguardano  la  rete,  il   fornitore   del   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  adotta
          tali misure congiuntamente  con  il  fornitore  della  rete
          pubblica di comunicazioni. In caso di mancato  accordo,  su
          richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le modalita' previste dalla normativa vigente. 
              3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e,
          ove possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un  particolare
          rischio  di  violazione   della   sicurezza   della   rete,
          indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito  di
          applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
          ad adottare ai sensi dei  commi  1,  1-bis  e  2,  tutti  i
          possibili rimedi e i relativi  costi  presumibili.  Analoga
          informativa e' resa  al  Garante  e  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni. 
              Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una  violazione
          di dati personali). - 1. In  caso  di  violazione  di  dati
          personali,  il  fornitore  di  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti
          ritardi detta violazione al Garante. 
              2. Quando la violazione di dati  personali  rischia  di
          arrecare pregiudizio ai dati personali o alla  riservatezza
          di contraente o di altra  persona,  il  fornitore  comunica
          anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 
              3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta  se
          il fornitore ha dimostrato al Garante  di  aver  utilizzato
          misure  tecnologiche  di  protezione  che  rendono  i  dati
          inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
          e che tali misure erano state  applicate  ai  dati  oggetto
          della violazione. 
              4. Ove il fornitore non vi abbia  gia'  provveduto,  il
          Garante  puo',  considerate  le  presumibili  ripercussioni
          negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare
          al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 
              5. La comunicazione al contraente o  ad  altra  persona
          contiene  almeno  una  descrizione   della   natura   della
          violazione di dati personali e i punti di  contatto  presso
          cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca  le
          misure  raccomandate  per  attenuare  i  possibili  effetti
          pregiudizievoli della  violazione  di  dati  personali.  La
          comunicazione al Garante descrive, inoltre, le  conseguenze
          della violazione di dati personali e le misure  proposte  o
          adottate dal fornitore per porvi rimedio. 
              6. Il Garante puo' emanare, con proprio  provvedimento,
          orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze  in
          cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare  le  violazioni
          di  dati  personali,  al   formato   applicabile   a   tale
          comunicazione,   nonche'   alle   relative   modalita'   di
          effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche
          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi
          dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE,  come
          modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 
              7. I fornitori tengono un aggiornato  inventario  delle
          violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in
          cui  si  sono  verificate,  le   loro   conseguenze   e   i
          provvedimenti  adottati  per  porvi  rimedio,  in  modo  da
          consentire al  Garante  di  verificare  il  rispetto  delle
          disposizioni   del   presente   articolo.   Nell'inventario
          figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 
              8. Nel caso in cui  il  fornitore  di  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  affidi
          l'erogazione del predetto servizio ad altri  soggetti,  gli
          stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
          ritardo tutti gli eventi e  le  informazioni  necessarie  a
          consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              Art. 33 (Misure minime).  -  1.  Nel  quadro  dei  piu'
          generali obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31,  o
          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del
          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure
          minime individuate nel presente capo o ai  sensi  dell'art.
          58, comma 3, volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di
          protezione dei dati personali. 
              Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici).  -  1.
          Il trattamento di dati personali effettuato  con  strumenti
          elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi
          previsti dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato
          B), le seguenti misure minime: 
              a) autenticazione informatica; 
              b) adozione di procedure di gestione delle  credenziali
          di autenticazione; 
              c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
              d)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
              e) protezione degli strumenti elettronici  e  dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
              f) adozione di procedure per la custodia  di  copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
              [g) tenuta di  un  aggiornato  documento  programmatico
          sulla sicurezza;] 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis.  Per  i  soggetti  che  trattano  soltanto  dati
          personali non sensibili e  che  trattano  come  unici  dati
          sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti
          e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi  quelli
          relativi  al  coniuge  e  ai  parenti,  la  tenuta  di   un
          aggiornato  documento  programmatico  sulla  sicurezza   e'
          sostituita dall'obbligo  di  autocertificazione,  resa  dal
          titolare del trattamento ai sensi dell'art.  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto  tali  dati  in
          osservanza delle misure minime di  sicurezza  previste  dal
          presente  codice  e  dal  disciplinare  tecnico   contenuto
          nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
          a trattamenti comunque effettuati  per  correnti  finalita'
          amministrativo-contabili, in particolare presso  piccole  e
          medie  imprese,  liberi  professionisti  e  artigiani,   il
          Garante,  sentiti  il  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa e il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,  individua  con  proprio  provvedimento,  da
          aggiornare  periodicamente,   modalita'   semplificate   di
          applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel  citato
          allegato B) in ordine all'adozione delle misure  minime  di
          cui al comma 1. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro. 
              Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici).  -  1.  Il  trattamento  di  dati   personali
          effettuato senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  e'
          consentito solo se sono adottate,  nei  modi  previsti  dal
          disciplinare  tecnico  contenuto   nell'allegato   B),   le
          seguenti misure minime: 
              a)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati o alle unita' organizzative; 
              b) previsione di procedure per  un'idonea  custodia  di
          atti  e  documenti  affidati   agli   incaricati   per   lo
          svolgimento dei relativi compiti; 
              c) previsione di  procedure  per  la  conservazione  di
          determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
          disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
          all'identificazione degli incaricati. 
              Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico  di
          cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui  al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni  e  le  tecnologie  e  il   Ministro   per   la
          semplificazione  normativa,  in  relazione   all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».