Art. 4
Modalita', criteri e termini degli interventi
1. Il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo
parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni o dei
valori di fondo, deve essere comunicato dal soggetto responsabile,
dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione
territorialmente competente, con l'indicazione delle misure di
prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza adottate ai sensi degli
articoli 242 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni.
2. Se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza
d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito
al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), la
comunicazione di cui al comma 1 e' aggiornata entro sessanta giorni,
con una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati ed
e' corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della
situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le
verifiche da parte della Provincia e l'ARPA territorialmente
competente, entro i successivi sessanta giorni; tale comunicazione
conclude il procedimento.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, oltre agli interventi di
prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza, devono essere
effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli
di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare
l'analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del
sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati
all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di
cui all'Allegato 2.
4. In entrambi i casi di cui al comma 3, deve essere presentato
alle Autorita' competenti un unico progetto di messa in sicurezza o
bonifica con la descrizione della situazione di contaminazione
riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite e
l'individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in
sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare
la tutela della salute e dell'ambiente, la descrizione degli
interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base
dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione
ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di
Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso,
l'elaborato di analisi di rischio.
5. Il progetto di messa in sicurezza o bonifica e' approvato dalle
autorita' competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.
Note all'art. 4:
- Si riportano le tabelle 1 e 2 dell'allegato 5, alla
Parte IV del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
«Allegati al Titolo V della parte Quarta
Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo degli articoli 242 e 245 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). -
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
252, comma 4.»
«Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da
parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente titolo possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della
potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del
superamento della concentrazione soglia di contaminazione
(CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
ed al comune territorialmente competenti e attuare le
misure di prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di
dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto
interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento
volontariamente per la realizzazione degli interventi di
bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero
abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la
decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito, determinata in generale dal piano regionale delle
bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso
la facolta' degli interessati di procedere agli interventi
prima del suddetto termine.».