Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo  V,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 
  2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si  applica
anche: 
    a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di  entrata
in vigore del decreto medesimo; 
    b) alla dismissione di punti vendita di carburanti; 
    c) ai punti vendita carburanti con area di  sedime  inferiore  ai
1.000 metri quadrati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 febbraio 2015 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1101 
 
          Note all'art. 5: 
              La  Parte  IV,  del  Titolo  V,  del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: "BONIFICA  DI  SITI
          CONTAMINATI" (articoli da 239 a 253).