Art. 5
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto
si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica
anche:
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai
1.000 metri quadrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1101
Note all'art. 5:
La Parte IV, del Titolo V, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: "BONIFICA DI SITI
CONTAMINATI" (articoli da 239 a 253).