IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio nonche' disposizioni  in  materia  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili,
in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m); 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 131 del  codice  penale,  le  denominazioni  del
Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: 
 
                              «Titolo V 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
  modificazione, applicazione ed esecuzione della pena 
 
                               Capo I 
 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
              modificazione e applicazione della pena». 
 
  2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: 
  «Art. 131-bis. -  (Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale. 
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. 
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
  Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'articolo 69. 
  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14. -  (Decreti  legislativi)   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
          materia di pene detentive non carcerarie e di  riforma  del
          sistema   sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di
          sospensione del procedimento con messa  alla  prova  e  nei
          confronti degli irreperibili): 
              «Art. 1. -  (Delega  al  Governo  in  materia  di  pene
          detentive non carcerarie). 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma  del
          sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti
          dai commi 2 e 3 e nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                dalla lettera a) alla lettera l) (Omissis). 
                m) escludere la punibilita'  di  condotte  sanzionate
          con la sola  pena  pecuniaria  o  con  pene  detentive  non
          superiori nel massimo a  cinque  anni,  quando  risulti  la
          particolare tenuita' dell'offesa e la non  abitualita'  del
          comportamento,   senza    pregiudizio    per    l'esercizio
          dell'azione  civile  per  il  risarcimento  del   danno   e
          adeguando la relativa normativa processuale penale; 
                (Omissis).».