Art. 3 
 
 
              Disposizioni di coordinamento processuale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 469  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. La sentenza di non doversi  procedere  e'  pronunciata  anche
quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis  del
codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della
persona offesa, se compare.»; 
    b)  dopo  l'articolo  651  e'  aggiunto  il  seguente:  «651-bis.
Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare  tenuita'
del fatto nel giudizio civile o amministrativo  di  danno.  -  1.  La
sentenza  penale  irrevocabile  di  proscioglimento  pronunciata  per
particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto,
della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato  lo  ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni  e
il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia  intervenuto  nel
processo penale. 
  2.  La  stessa   efficacia   ha   la   sentenza   irrevocabile   di
proscioglimento pronunciata per  particolare  tenuita'  del  fatto  a
norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile  che
non abbia accettato il rito abbreviato.». 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/03/2015,  n.
68 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 469 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento).  -
          1. Salvo quanto previsto  dall'articolo  129  comma  2,  se
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere proseguita ovvero se il reato e' estinto  e  se  per
          accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento,  il
          giudice,  in  camera  di  consiglio,  sentiti  il  pubblico
          ministero e  l'imputato  e  se  questi  non  si  oppongono,
          pronuncia sentenza inappellabile di non  doversi  procedere
          enunciandone la causa nel dispositivo. 
              1-bis.  La  sentenza  di  non  doversi   procedere   e'
          pronunciata anche quando  l'imputato  non  e'  punibile  ai
          sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice  penale,  previa
          audizione  in  camera  di  consiglio  anche  della  persona
          offesa, se compare.».