Art. 3 Disposizioni di coordinamento processuale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»; b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/03/2015, n. 68 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 469 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. 1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.».