Art. 4 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative  e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le  parole:  «misura
di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che  hanno
dichiarato la non punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del
codice penale.»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
      «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice   penale,
trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»; 
    c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale,  quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»; 
    d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale,  quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano gli articoli 3, 5, 24 e 25  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.  313
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti - Testo A), come modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili)  (art.  686  c.p.;
          art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931;  art.
          24, parte del sesto comma, R.D.L. 1404/1934  ,  convertito,
          con modificazioni, L.  n.  835/1935;  art.  58-bis,  L.  n.
          354/1975; art. 73, L. n. 689/1981).  -  1.  Nel  casellario
          giudiziale si iscrivono per estratto: 
                a) i  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
          definitivi,  anche  pronunciati  da  autorita'  giudiziarie
          straniere se riconosciuti ai sensi  degli  articoli  730  e
          seguenti, del codice  di  procedura  penale,  salvo  quelli
          concernenti contravvenzioni per le quali la  legge  ammette
          la  definizione  in  via  amministrativa,   o   l'oblazione
          limitatamente alle ipotesi di  cui  all'articolo  162,  del
          codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena; 
                b) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le pene, compresa la  sospensione  condizionale  e  la  non
          menzione, le misure di sicurezza personali e  patrimoniali,
          gli effetti penali della condanna,  l'amnistia,  l'indulto,
          la   grazia,   la   dichiarazione   di   abitualita',    di
          professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; 
                c) i provvedimenti  giudiziari  concernenti  le  pene
          accessorie; 
                d) i provvedimenti giudiziari concernenti  le  misure
          alternative alla detenzione; 
                e)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          liberazione condizionale; 
                f) i provvedimenti giudiziari  definitivi  che  hanno
          prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo  a  procedere
          per difetto di imputabilita',  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza, nonche'  quelli  che  hanno  dichiarato  la  non
          punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice
          penale; 
                g) i provvedimenti giudiziari definitivi di  condanna
          alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di  conversione
          di cui all' articolo 66 , terzo comma e all' articolo  108,
          terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                h) i provvedimenti giudiziari del pubblico  ministero
          previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
          di procedura penale; 
                i) i provvedimenti giudiziari  di  conversione  delle
          pene pecuniarie; 
                i-bis)  l'ordinanza  che   ai   sensi   dell'articolo
          464-quater  del  codice  di  procedura  penale  dispone  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova; 
                i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone  la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater del codice di procedura penale; 
                l) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza   speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                m)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          riabilitazione; 
                n) i provvedimenti giudiziari di  riabilitazione,  di
          cui all' articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
                o)  i  provvedimenti  giudiziari  di   riabilitazione
          speciale relativi ai minori, di cui all' articolo  24,  del
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835  ,  e
          successive modificazioni; 
                p)   i   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
          decreti   che   istituiscono,   modificano    o    revocano
          l'amministrazione di sostegno; 
                q); 
                r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
          a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa   alla
          detenzione,  ai  sensi  dell'  articolo  16,  del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito  dall'
          art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                s) i provvedimenti amministrativi di espulsione  e  i
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell' articolo 13, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 , come  modificato  dall'  art.  12,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                t) i provvedimenti di correzione, a norma  di  legge,
          dei provvedimenti gia' iscritti; 
                u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
          di legge i provvedimenti gia'  iscritti,  come  individuato
          con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
          articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ,
          su proposta del Ministro della giustizia.». 
              «Art. 5.  (Eliminazione  delle  iscrizioni)  (art.  687
          c.p.p; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931 ; art.
          15 D.P.R. n. 448/1988 ; artt. 46  e  63  c.  2,  D.Lgs.  n.
          274/2000). - 1. Le  iscrizioni  nel  casellario  giudiziale
          sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di  eta'
          o per morte della persona alla quale si riferiscono. 
              2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: 
                a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito  di
          revisione, o a  norma  dell'articolo  673,  del  codice  di
          procedura penale; 
                b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti  o
          non esecutivi o dei quali e' stata sospesa  l'esecuzione  o
          disposta   la   restituzione   nel   termine,   ai    sensi
          dell'articolo 670, del codice di procedura penale; 
                c) ai provvedimenti giudiziari di  proscioglimento  o
          di non luogo a  procedere  per  difetto  di  imputabilita',
          trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in  caso
          di contravvenzione dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
          dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; 
                d)  ai  provvedimenti  giudiziari  di  condanna   per
          contravvenzioni per le quali  e'  stata  inflitta  la  pena
          dell'ammenda, salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno  dei
          benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice  penale,
          trascorsi dieci anni dal giorno in cui  la  pena  e'  stata
          eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; 
                d-bis)  ai   provvedimenti   giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del  codice  penale,  trascorsi  dieci  anni  dalla
          pronuncia; 
                e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
          difetto  di  imputabilita'  emessi  dal  giudice  di  pace,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
                f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
          difetto di imputabilita' relativi ai  reati  di  competenza
          del  giudice  di  pace,  emessi  da  un  giudice   diverso,
          limitatamente alle  iscrizioni  concernenti  questi  reati,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
                g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal
          giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                h) ai provvedimenti giudiziari di  condanna  relativi
          ai reati di competenza del giudice di  pace  emessi  da  un
          giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti
          questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno  in  cui  la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                i); 
                l) ai  provvedimenti  amministrativi  di  espulsione,
          quando  sono  annullati  con  provvedimento  giudiziario  o
          amministrativo definitivo; 
                l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater  del  codice  di  procedura  penale,  quando  il
          provvedimento e' revocato. 
              3. Se sono  state  applicate  misure  di  sicurezza,  i
          termini previsti dal comma 2  decorrono  dalla  data  della
          revoca della misura di sicurezza  e,  se  questa  e'  stata
          applicata o sostituita  con  provvedimento  giudiziario  di
          esecuzione, e'  eliminata  anche  l'iscrizione  relativa  a
          quest'ultimo. 
              4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
          minori  di  eta'   sono   eliminate   al   compimento   del
          diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
          eccetto quelle relative al  perdono  giudiziale,  che  sono
          eliminate al compimento del ventunesimo  anno,  ed  eccetto
          quelle  relative  ai  provvedimenti  di  condanna  a   pena
          detentiva, anche se condizionalmente sospesa.». 
              «Art.   24. (Certificato   generale   del    casellario
          giudiziale richiesto  dall'interessato) (art.  689  c.p.p.;
          art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n.
          274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L.  n.  1404/1934  ,
          convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). -  1.
          Nel  certificato  generale  sono  riportate  le  iscrizioni
          esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di  quelle
          relative: 
                a) alle condanne delle quali e'  stato  ordinato  che
          non  si   faccia   menzione   nel   certificato   a   norma
          dell'articolo 175, del codice penale, purche' il  beneficio
          non sia stato revocato; 
                b) alle condanne per contravvenzioni punibili con  la
          sola ammenda e alle condanne  per  reati  estinti  a  norma
          dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; 
                c) alle condanne per  i  reati  per  i  quali  si  e'
          verificata  la  causa  speciale  di   estinzione   prevista
          dall'articolo 556 del codice penale; 
                d) alle condanne in relazione  alle  quali  e'  stata
          definitivamente applicata l'amnistia  e  a  quelle  per  le
          quali e' stata  dichiarata  la  riabilitazione,  senza  che
          questa sia stata in seguito revocata; 
                e) ai provvedimenti previsti dall'articolo  445,  del
          codice di procedura penale e ai decreti penali; 
                f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
          considerare come reati, quando la relativa  iscrizione  non
          e' stata eliminata; 
                f-bis)  ai   provvedimenti   giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del codice penale, quando  la  relativa  iscrizione
          non e' stata eliminata; 
                g) ai provvedimenti riguardanti misure  di  sicurezza
          conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo  a
          procedere, quando le misure sono state revocate; 
                h) ai  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione
          delle misure di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice  di
          pace; 
                l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai  reati  di
          competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da  un  giudice
          diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti  questi
          reati; 
                m)   ai    provvedimenti    di    interdizione,    di
          inabilitazione e relativi all'amministrazione di  sostegno,
          quando esse sono state revocate; 
                n). 
              2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
          sensi dell' articolo 24, del regio decreto-legge 20  luglio
          1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla  legge
          27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni,  non  e'
          riportata alcuna iscrizione relativa al minore.». 
              «Art.  25. -   (Certificato   penale   del   casellario
          giudiziale richiesto dall'interessato)  (art.  689  c.p.p.;
          art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n.
          274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L.  n.  1404/1934  ,
          convertito, con modificazioni, dalla L.  n.  835/1935).  1.
          Nel  certificato  penale  sono  riportate   le   iscrizioni
          esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di  quelle
          relative: 
                a) alle condanne delle quali e'  stato  ordinato  che
          non  si   faccia   menzione   nel   certificato   a   norma
          dell'articolo 175 del codice penale, purche'  il  beneficio
          non sia stato revocato; 
                b) alle condanne per contravvenzioni punibili con  la
          sola ammenda e alle condanne  per  reati  estinti  a  norma
          dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; 
                c) alle condanne per  i  reati  per  i  quali  si  e'
          verificata  la  causa  speciale  di   estinzione   prevista
          dall'articolo 556, del codice penale; 
                d) alle condanne in relazione  alle  quali  e'  stata
          definitivamente applicata l'amnistia  e  a  quelle  per  le
          quali e' stata  dichiarata  la  riabilitazione,  senza  che
          questa sia stata in seguito revocata; 
                e) ai provvedimenti previsti  dall'articolo  445  del
          codice di procedura penale e ai decreti penali; 
                f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
          considerare come reati, quando la relativa  iscrizione  non
          e' stata eliminata; 
                f-bis)  ai   provvedimenti   giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del codice penale, quando  la  relativa  iscrizione
          non e' stata eliminata; 
                g) ai provvedimenti riguardanti misure  di  sicurezza
          conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo  a
          procedere, quando le misure sono state revocate; 
                h) ai  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione
          delle misure di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice  di
          pace; 
                l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai  reati  di
          competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da  un  giudice
          diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti  questi
          reati; 
                m)  ai   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di  revoca,  nonche'
          ai  decreti  che  istituiscono,   modificano   o   revocano
          l'amministrazione di sostegno; 
                n); 
                o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell' articolo 13, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 , come  modificato  dall'  art.  12,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 . 
              2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
          sensi dell' articolo 24 del regio decreto-legge  20  luglio
          1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla  legge
          27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni,  non  e'
          riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».