Art. 10 Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia 1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente gia' restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS. 2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l'INPS e' legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, all'INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388. 3. L'intermediario aderente, accertato il mancato rimborso, ancorche' in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell'articolo 6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma 1, corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito. 4. L'intermediario aderente, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata almeno dei seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota al servizio del prestito. 5. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia da parte dell'intermediario aderente deve essere presentata, a pena di decadenza: a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, nel termine del 31 marzo 2019; b) in relazione alle casistiche di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in relazione alle specifiche fattispecie. 6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3. 7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - L'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), reca: «Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 3. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. 8. 9. 10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. 12. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.». - L'art. 116, comma 8, lettera a), della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - (Omissis). 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.». - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 6.