Art. 11 Finanziamento del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e' alimentato: a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato disposta dal comma 32, articolo 1, della legge di stabilita' 2015; b) dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R. 2. L'INPS, sulla base dei dati acquisiti attraverso le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a finanziamento del Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati ai sensi degli articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e riferisce le relative risultanze con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa INPS invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore complessivo delle certificazioni rilasciate e dei finanziamenti al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della consistenza del fondo di garanzia. 3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'INPS si avvale dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10.