Art. 12 Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia 1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo. 2. Sulle somme pagate all'intermediario aderente ai sensi dell'articolo 9 il datore di lavoro inadempiente e' tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento. 3. Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per i crediti di natura contributiva. 4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note all'art. 10. - L'art. 6del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») reca: «Art. 6 (Documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice ; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all' art. 194 , o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all' art. 307 , comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40, del codice , e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 7. Per valutare i lavori di cui all'art. 86 , commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice , la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice , dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8.».