Art. 14 
 
 
               Operativita' della Garanzia dello Stato 
 
  1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal
Fondo  per  la  garanzia  concessa,  quantificato  sulla  base  della
normativa che regola  il  funzionamento  della  garanzia  medesima  e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato  da  parte
degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI,  e  all'INPS,
trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS,  provvede  al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 26,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.