Art. 15 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Allo scopo di favorire il  flusso  delle  informazioni  connesse
all'applicazione del presente decreto, i datori di  lavoro  integrano
le  denunce  contributive  sulla  base  delle  istruzioni  rese  note
dall'INPS. 
  2. L'INPS provvede  altresi'  alla  predisposizione  di  istruzioni
operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per
l'accesso agli interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nell'ambito  di
quanto previsto dal presente decreto e dall'Accordo quadro. 
  3. L'accordo quadro e' definito sentito l'INPS  per  i  profili  di
competenza. 
  4. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 
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