Art. 5 
 
 
                  Procedura di liquidazione del TFR 
              come parte integrativa della retribuzione 
 
  1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto  possono
richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R.,
nella misura determinata dall'articolo  4,  comma  1,  attraverso  la
presentazione al datore di lavoro, di  apposita  istanza  di  accesso
debitamente compilata e validamente sottoscritta. 
  2. Accertato, da parte  del  datore  di  lavoro,  il  possesso  dei
requisiti di  cui  all'articolo  3,  la  manifestazione  di  volonta'
esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della
Qu.I.R. e' operativa a  partire  dal  mese  successivo  a  quello  di
formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino  al  periodo  di
paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si  verifica
la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del
predetto  periodo,  la  manifestazione  di  volonta'  esercitata   e'
irrevocabile. 
  3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese  successivo  a
quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di
lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al
lavoratore dipendente, sulla base delle  modalita'  in  uso  ai  fini
dell'erogazione della  retribuzione  corrisposta  in  dipendenza  del
rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali
si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non  operano  gli
obblighi  di   versamento   del   TFR   alle   forme   pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
e al Fondo di tesoreria INPS. 
  4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6,  comma  1,  che,  allo
scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la
liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante  della  retribuzione
nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione,
accedono  al  finanziamento  assistito  da  garanzia,  effettuano  le
operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal  terzo
mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma
2. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.