Art. 6 
 
 
           Accesso al finanziamento assistito da garanzia 
 
  1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile  della  Qu.I.R.
ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori  di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti  e  che
non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al  Fondo  di  tesoreria
INPS possono accedere al  finanziamento.  Il  finanziamento,  per  il
quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del
privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  assistito  da  garanzia
rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da  garanzia
dello Stato di ultima istanza. 
  2. Il limite dimensionale della  forza  lavoro  aziendale  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,
anche con riguardo alle misure compensative per  le  imprese  di  cui
all'articolo 8, e' calcolato sulla base dei principi  e  dei  criteri
adottati  ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  obbligati  al
versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all'articolo  1,
comma  755,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   in   forza
dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007  e  delle  relative
disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento
e' verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione di cui al
comma 4. 
  3. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi
di ogni eventuale onere, superiori al tasso  di  rivalutazione  delle
quote di TFR di cui all'articolo 2120 del  codice  civile  tempo  per
tempo  vigente,  periodicamente  aggiornato  dall'INPS  e  reso  noto
mediante le procedure telematiche di cui al comma 4. 
  4. Ai fini dell'accesso al credito di cui al comma 1, i  datori  di
lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono
all'INPS  la  certificazione  delle   informazioni   necessarie   per
l'attivazione  del  finanziamento  assistito  da   garanzia.   L'INPS
rilascia  l'attestazione  dei  requisiti  aziendali,  riferiti   alla
specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La
certificazione  rilasciata  dall'INPS  puo'  essere  utilizzata   per
l'accensione del finanziamento,  assistito  da  garanzia,  presso  un
unico intermediario aderente. 
  5. Sulla base delle  sole  informazioni  contenute  nella  predetta
certificazione dell'INPS, senza  alcuna  valutazione  di  merito,  il
datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano,  nel  rispetto
dei criteri  e  delle  condizioni  fissati  nell'Accordo  quadro,  il
relativo contratto di finanziamento assistito da  garanzia  che  deve
prevedere, nei termini e nei modi di cui all'articolo 46 del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio
speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica  all'INPS
l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento
non puo'  eccedere  l'importo  della  Qu.I.R.  certificato  dall'INPS
mensilmente. 
  6. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni  decorrenti
dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di  competenza,  al
datore di lavoro e all'intermediario  aderente  che  ha  concesso  il
finanziamento,  la  certificazione  della  misura  della  Qu.I.R.  da
finanziare come risultante dalle denunce contributive del  datore  di
lavoro. In  assenza  di  denunce  contributive  il  finanziamento  e'
sospeso. 
  7. Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile  dei
finanziamenti nella misura indicata dalle  menzionate  certificazioni
INPS. 
  8. Il datore di lavoro che  opta  per  l'accesso  al  finanziamento
assistito  da  garanzia,  e'  tenuto  a  rivolgersi   ad   un   unico
intermediario  aderente  anche  nel  caso  in  cui  il  finanziamento
assistito da garanzia e' esteso per effetto di  successive  richieste
di liquidazione della Qu.I.R. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. 
              - L'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia) reca: 
              «Art. 46 (Finanziamenti alle imprese:  costituzione  di
          privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio  e
          lungo termine da parte di banche alle imprese  puo'  essere
          garantita da privilegio speciale su beni  mobili,  comunque
          destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non  iscritti  nei
          pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: 
              a) impianti e opere esistenti e futuri,  concessioni  e
          beni strumentali; 
              b) materie prime, prodotti  in  corso  di  lavorazione,
          scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; 
              c)  beni  comunque  acquistati  con  il   finanziamento
          concesso; 
              d) crediti, anche futuri, derivanti dalla  vendita  dei
          beni indicati nelle lettere precedenti. 
              1-bis. Il privilegio  previsto  dal  presente  articolo
          puo' essere costituito anche per garantire  obbligazioni  e
          titoli similari emessi da societa' ai sensi degli  articoli
          2410  e  seguenti  o  2483  del  codice  civile,   la   cui
          sottoscrizione e circolazione e'  riservata  a  investitori
          qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i  beni  e  i  crediti  sui  quali  il   privilegio   viene
          costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni
          o titoli di cui al  comma  1-bis,  il  sottoscrittore  o  i
          sottoscrittori   di   tali   obbligazioni   o    un    loro
          rappresentante, il debitore e il soggetto che  ha  concesso
          il   privilegio,   l'ammontare   e   le   condizioni    del
          finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli  di  cui
          al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4)  e
          6) dell'art. 2414 del codice civile o di cui all'art. 2483,
          comma 3, del codice civile nonche' la somma di  denaro  per
          la quale il privilegio viene assunto. 
              3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui  beni  e'
          subordinata  alla  trascrizione,  nel   registro   indicato
          nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto
          dal quale  il  privilegio  risulta.  La  trascrizione  deve
          effettuarsi presso i competenti uffici  del  luogo  ove  ha
          sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove  ha
          sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 
              4. Il privilegio  previsto  dal  presente  articolo  si
          colloca nel grado indicato nell'art.  2777,  ultimo  comma,
          del codice civile e non  pregiudica  gli  altri  titoli  di
          prelazione di pari grado con data certa anteriore a  quella
          della trascrizione. 
              5. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  1153  del
          codice civile, il privilegio puo' essere  esercitato  anche
          nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti  sui
          beni che sono oggetto dello  stesso  dopo  la  trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far  valere  il  privilegio   nei   confronti   del   terzo
          acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
              6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 755, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
          nelle note alle premesse. 
              - I commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 2007
          del Ministro del lavoro (Attuazione dell'art. 1, comma 765,
          della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione
          della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR
          maturando   e   disciplina   della   forma    pensionistica
          complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS), recano: 
              «Art. 1 (Finanziamento del «Fondo per  l'erogazione  ai
          lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti
          di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile). -
          (Omissis). 
              6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006,  il
          predetto limite dimensionale viene  calcolato  prendendo  a
          riferimento  la  media  annuale  dei  lavoratori  in  forza
          nell'anno 2006. Per le  aziende  che  iniziano  l'attivita'
          successivamente   al   31    dicembre    2006    ai    fini
          dell'individuazione  del  limite  numerico  si   prende   a
          riferimento  la  media  annuale  dei  lavoratori  in  forza
          nell'anno solare di inizio attivita'. 
              7. Nel predetto limite devono essere computati tutti  i
          lavoratori  con  contratto   di   lavoro   subordinato,   a
          prescindere  dalla  tipologia  del  rapporto  di  lavoro  e
          dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli  non  destinatari
          delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice  civile.
          I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale  sono
          computati  in  base  alla  normativa  di  riferimento.   Il
          lavoratore assente e' escluso dal  computo  dei  dipendenti
          solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato  assunto
          un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente
          comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale
          della    previdenza     sociale     (I.N.P.S.)     apposita
          dichiarazione.».