Art. 7 Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata 1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e' fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro. 2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia' fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore. 3. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del predetto finanziamento e' interrotta e il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita e degli interessi. 4. L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste. 5. L'interruzione dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi: a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare; b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare; c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare; d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all'articolo 10.
Note all'art. 7: - L'art. 17 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.». - L'art. 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' art. 17. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.». - L'art. 197 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). - Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.». - L'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) reca: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.».