Art. 7 
 
 
          Rimborso del finanziamento assistito da garanzia 
                 e cause di interruzione anticipata 
 
  1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia  e'  fissato
al 30  ottobre  2018,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri
stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro. 
  2.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  rapporto  di   lavoro
intervenuti  durante  la  vigenza  del  finanziamento  assistito   da
garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto  al  rimborso  del
finanziamento assistito da garanzia  gia'  fruito,  con  scadenza  di
pagamento entro la fine del mese successivo a quello  di  risoluzione
del rapporto di lavoro medesimo,  relativamente  all'importo  oggetto
della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore  interessato,
comprensivo degli oneri a servizio del  prestito,  senza  pregiudizio
alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore. 
  3. Ove sia accertato che il  finanziamento  sia  stato  utilizzato,
anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione  mensile
della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente
rilevanti a carico del datore di lavoro,  l'erogazione  del  predetto
finanziamento e' interrotta e  il  datore  di  lavoro  mutuatario  e'
tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita
e degli interessi. 
  4.  L'erogazione  del  finanziamento  assistito  da   garanzia   e'
interrotta  al  verificarsi  di   una   delle   condizioni   previste
all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g)  ed  h),  a  partire  dal
periodo di paga successivo a  quello  di  insorgenza  delle  predette
condizioni e per  l'intero  periodo  di  sussistenza  delle  medesime
ovvero, per le  condizioni  di  cui  al  comma  5,  a  partire  dalle
decorrenze ivi previste. 
  5. L'interruzione dell'erogazione del  finanziamento  assistito  da
garanzia per l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha
luogo al verificarsi dei seguenti eventi: 
  a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a  far
data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di  fallimento  nel
Registro  delle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  17  della   legge
fallimentare; 
  b) avvio della procedura  di  concordato  preventivo,  a  far  data
dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare; 
  c) avvio della procedura di liquidazione coatta  amministrativa,  a
far   data   dalla   pubblicazione   del   provvedimento,    adottato
dall'Autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare; 
  d) avvio della procedura di amministrazione  straordinaria,  a  far
data  dall'iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  della  sentenza
dichiarativa dello stato di  insolvenza  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del  finanziamento  di
cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento
del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di  cui
all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 7: 
              - L'art. 17 del citato regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267 reca: 
              «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della  sentenza
          dichiarativa di fallimento). - Entro il  giorno  successivo
          al deposito in cancelleria, la  sentenza  che  dichiara  il
          fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere,  ai
          sensi dell'art. 137  del  codice  di  procedura  civile  al
          debitore, eventualmente  presso  il  domicilio  eletto  nel
          corso  del  procedimento  previsto  dall'art.  15,  ed   e'
          comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del  codice
          di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore  ed
          al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere  il
          nome del debitore, il nome del curatore, il  dispositivo  e
          la data del deposito della sentenza. 
              La sentenza e' altresi' annotata presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
          e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche  presso
          quello corrispondente al luogo ove la  procedura  e'  stata
          aperta. 
              A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
          primo  comma,  trasmette,   anche   per   via   telematica,
          l'estratto della sentenza all'ufficio  del  registro  delle
          imprese indicato nel comma precedente.». 
              - L'art. 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267 reca: 
              «Art. 166 (Pubblicita' del decreto). -  Il  decreto  e'
          pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' art.  17.
          Il tribunale puo', inoltre, disporne  la  pubblicazione  in
          uno o piu' giornali, da esso indicati. 
              Se il debitore possiede  beni  immobili  o  altri  beni
          soggetti  a   pubblica   registrazione,   si   applica   la
          disposizione dell'art. 88, secondo comma.». 
              - L'art. 197 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267 reca: 
              «Art.  197  (Provvedimento  di  liquidazione).   -   Il
          provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni
          dalla  sua  data  e'  pubblicato  integralmente,   a   cura
          dell'autorita' che lo ha emanato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
          registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita'
          disposte nel provvedimento.». 
              - L'art. 8 del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.
          270 (Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
          delle grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  a  norma
          dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) reca: 
              «Art.  8  (Sentenza   dichiarativa   dello   stato   di
          insolvenza). - Con la sentenza dichiarativa dello stato  di
          insolvenza il tribunale: 
              a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
              b)  nomina  uno  o  tre   commissari   giudiziali,   in
          conformita' dell'indicazione del  Ministro  dell'industria,
          ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel
          termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; 
              c) ordina  all'imprenditore  di  depositare  entro  due
          giorni in cancelleria le scritture contabili e  i  bilanci,
          se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; 
              d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
          reali mobiliari su beni in possesso  dell'imprenditore,  un
          termine non inferiore a novanta giorni e  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza
          per la presentazione in cancelleria delle domande; 
              e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
          in cui, nel termine di trenta  giorni  da  quello  indicato
          nella lettera  d),  si  procedera'  all'esame  dello  stato
          passivo davanti al giudice delegato; 
              f) stabilisce  se  la  gestione  dell'impresa,  fino  a
          quando non si provveda a norma dell'art.  30,  e'  lasciata
          all'imprenditore insolvente o e'  affidata  al  commissario
          giudiziale. 
              La nomina di tre commissari giudiziali e'  limitata  ai
          casi  di  eccezionale  rilevanza   e   complessita'   della
          procedura. 
              La sentenza e' comunicata ed affissa  nei  modi  e  nei
          termini stabiliti dall'art.  17,  primo  e  secondo  comma,
          della legge fallimentare, salvo quanto  previsto  dall'art.
          94 del presente decreto. A cura del  cancelliere,  essa  e'
          altresi'  comunicata   entro   tre   giorni   al   Ministro
          dell'industria.».