Art. 8 
 
 
             Misure compensative per i datori di lavoro 
 
  1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015  al
30  giugno  2018,  ai  datori  di  lavoro  si  applicano  le   misure
compensative di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote  maturande  di  TFR
corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la  liquidazione  della
Qu.I.R. 
  2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori  di
lavoro che effettuano la liquidazione della  Qu.I.R.  senza  accedere
alle misure di finanziamento assistito da garanzia  si  applicano  le
misure compensative di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  relativamente  alle  quote
maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto  la
liquidazione come parte integrante della retribuzione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252 reca: 
              «Art. 10 (Misure compensative per le imprese). - 1. Dal
          reddito d'impresa e' deducibile un importo pari  al  4  per
          cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a  forme
          pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
          lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti
          di fine rapporto di cui all'art. 2120  del  codice  civile;
          per le imprese con meno  di  50  addetti  tale  importo  e'
          elevato al 6 per cento. 
              2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento  del
          contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2  della
          legge 29 maggio 1982, n. 297, e  successive  modificazioni,
          nella stessa percentuale di TFR  maturando  conferito  alle
          forme  pensionistiche  complementari   e   al   Fondo   per
          l'erogazione ai lavoratori dipendenti del  settore  privato
          dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.  2120  del
          codice civile. 
              3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
          conseguenti   al   conferimento   del   TFR   alle    forme
          pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
          lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti
          di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e'
          assicurata anche  mediante  una  riduzione  del  costo  del
          lavoro, attraverso  una  riduzione  degli  oneri  impropri,
          correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei  limiti
          e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,   e   successive
          modificazioni. 
              [4. Abrogato.] 
              5. Le misure di cui al  comma  1  si  applicano  previa
          verifica  della  loro  compatibilita'  con   la   normativa
          comunitaria in materia.».