Art. 2 Il Garante 1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge: a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione; b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU; c) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresi', l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.