Art. 2 
 
 
                             Il Garante 
 
  1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo  7
del decreto-legge: 
    a) determina gli indirizzi e  i  criteri  generali  ai  quali  si
informa  l'attivita'  dell'Ufficio  e  definisce  gli  obiettivi   da
realizzare, verificandone l'attuazione; 
    b) adotta  il  codice  di  autoregolamentazione  delle  attivita'
dell'Ufficio, recante la disciplina  del  funzionamento,  i  principi
guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e  di  tutti  i
soggetti che, a qualsiasi titolo,  collaborano  con  il  Garante,  in
conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da  17  a  23,
del Protocollo ONU; 
    c)  redige  la  relazione  annuale   sull'attivita'   svolta   da
trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera
dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia,
di cui all'articolo 7, comma 5, lettera  g),  del  decreto-legge.  La
relazione  contiene,  altresi',  l'illustrazione  degli  obiettivi  e
l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet
del Ministero della giustizia.