Art. 4 Composizione dell'Ufficio 1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unita', ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali. 2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.