Art. 4 
 
 
                      Composizione dell'Ufficio 
 
  1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia
in  numero  di  venticinque  unita',  ripartite  tra  le   qualifiche
individuate secondo la  pianta  organica  stabilita  dal  Garante  di
concerto con il Ministro della giustizia e sentite le  organizzazioni
sindacali. 
  2. Il  Garante  provvede  alla  gestione  e  alla  valutazione  del
personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle  sue
dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza  il  suo
parere favorevole.