Art. 2 
 
Modalita' per la pubblicazione del codice  deontologico  e  dei  suoi
                            aggiornamenti 
 
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale,
il codice deontologico e i suoi  aggiornamenti  sono  pubblicati  sui
siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa  nazionale
di previdenza e  assistenza  forense  e  dei  consigli  degli  ordini
forensi circondariali, ferma restando  l'entrata  in  vigore  fissata
dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della  legge  31  dicembre
2012, n. 247. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo 3,  comma  4,  della  citata
          legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.