Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di
gestione le Autorita' competenti adeguano gli approcci metodologici
di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente
regolamento.
2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del
Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque - di
seguito DQA ), come modificato dall'articolo 3 della direttiva
2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per
la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal
presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le
Autorita' gia' utilizzano metodologie che consentono di conseguire
risultati equivalenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 24 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1246
Note all'art. 2:
Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9 della citata
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva
2013/64/UE del 17 dicembre 2013 che modifica le direttive
del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive
2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della
modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea,
di Mayotte, pubblicata nella gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee L 353/8 del 28.12.2013:
"Art. 3
Modifiche della direttiva 2000/60/CE
La direttiva 2000/60/CE e' cosi' modificata:
1) l'art. 4 e' cosi' modificato:
a) al paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione
ultraperiferica ai sensi dell'art. 349 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la scadenza
di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto
iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) e' il
22 dicembre 2021.»;
b) al paragrafo 4, la frase introduttiva e' sostituita
dalla seguente:
«A condizione che non si verifichi un ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i
termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati
allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli
obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:»;
2) l'art. 11 e' cosi' modificato:
a) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo
comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22
dicembre 2018.»;
b) al paragrafo 8, e' aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al
primo comma e' il 22 dicembre 2021.»;
3) l'art. 13 e' cosi' modificato:
a) al paragrafo 6, e' aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al
primo comma e' il 22 dicembre 2015.»;
b) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma:
«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al
primo comma e' il 22 dicembre 2021.»".