Art. 2 
 
 
                               Titoli 
 
  1. I titoli musicali e  culturali  ammessi  a  valutazione,  con  a
fianco indicato il punteggio attribuito, sono: 
    a) diploma accademico di primo livello nello  strumento  musicale
per il quale si concorre per i posti da  orchestrale  ovvero  diploma
accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto  da
orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso  gli
istituti superiori  musicali  e  coreutici  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00; 
    b) ulteriore diploma accademico di primo  livello  in  uno  degli
strumenti che compongono la banda  musicale,  aggiuntivo  rispetto  a
quello per il quale si concorre: punti 2,00; 
    c) servizio  temporaneo  nella  banda  musicale,  come  personale
volontario di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139 nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando
di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un  massimo  di  punti
5,00; 
    d) partecipazione,  in  qualita'  di  orchestrale  in  formazioni
musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni:  punti  0,50
all'anno per un massimo di punti 1,00; 
    e)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli   Istituti
superiori musicali e coreutici  o  altri  tipi  di  scuola  superiore
pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00. 
  2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data  di
scadenza del bando di concorso. 
  3. Sulla base del punteggio riportato nei  titoli,  la  commissione
formula le graduatorie di merito per strumento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e il seguente: 
              «Art.  8  (Reclutamento  del  personale  volontario   -
          articolo 13, legge 8  dicembre  1970,  n.  996).  -  1.  Il
          personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
          nei servizi di istituto a seguito  del  superamento  di  un
          periodo di addestramento iniziale. 
              2. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          disciplinati i requisiti, le modalita'  di  reclutamento  e
          d'impiego,  l'addestramento  iniziale,   il   rapporto   di
          servizio e la progressione del personale  volontario.  Fino
          all'emanazione  di  tale  regolamento  continua  a  trovare
          applicazione il decreto del Presidente della  Repubblica  6
          febbraio 2004, n. 76. 
              3. Al personale volontario nel periodo di  richiamo  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   in
          materia di doveri, attribuzioni e responsabilita'  previste
          per il personale permanente di corrispondente qualifica. 
              4. Le amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici  e
          privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di  richiamo
          di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della  conservazione
          del posto di lavoro.».