Art. 3 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  2. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  ed  e'
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del
concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove,  per  esigenze
di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
ovvero da un  appartenente  ai  ruoli  della  Amministrazione  civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti e  del  segretario  della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina dei relativi  supplenti,  da  effettuarsi  con  il
decreto  di  nomina  della  commissione  medesima  o  con  successivo
provvedimento. 
  5. In relazione al numero dei candidati, la commissione puo' essere
suddivisa in sottocommissioni,  unico  restando  il  presidente,  con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse.