Art. 5 
 
 
  Requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 
 
  1. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso per l'accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della  banda
musicale sono i seguenti: 
    a) limite minimo di eta' previsto dall'articolo 1, comma  1,  del
decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197; 
    b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso  al
ruolo dei vigili  del  fuoco,  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,  n.
197. 
  2. I requisiti di idoneita' fisica e psichica per  l'ammissione  al
concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in  qualita'  di
orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli  ordinari,  sono
quelli indicati all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno
11 marzo 2008, n. 78. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 1 e  2,  del  decreto
          del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,  n.  197,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Limiti di eta'). - 1. Il limite minimo di eta'
          per l'ammissione ai  concorsi  pubblici  e  alle  procedure
          selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni. 
              2. L'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
          selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  e'  soggetta  ai  seguenti
          limiti massimi di eta': 
                a) trenta anni per il concorso a  vigile  del  fuoco,
          salvo il limite di trentasette anni,  di  cui  all'articolo
          12, comma 2, della legge 10 agosto 2000,  n.  246,  per  il
          personale volontario del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco  in   possesso   degli   altri   requisiti   previsti
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217; 
                b) trenta anni  per  il  concorso  a  vice  ispettore
          antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
          217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra
          e dei capi reparto; 
                c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore,
          vice direttore medico e  vice  direttore  ginnico-sportivo,
          salvo quanto previsto dal comma 3; 
                d) quarantacinque anni per le procedure selettive  di
          accesso al ruolo  degli  operatori  e  per  i  concorsi  di
          accesso  alle  qualifiche  iniziali  dei   ruoli   tecnici,
          amministrativo-contabili e tecnico-informatici.». 
              - Il testo dell'articolo 3  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Requisiti di idoneita'  fisica  e  psichica  e
          cause di non idoneita').  -  1.  L'ammissione  ai  concorsi
          pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali  dei  ruoli
          degli  operatori,  dei  collaboratori   e   dei   sostituti
          direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei
          sostituti  direttori  tecnico-informatici,  dei  funzionari
          amministrativo-contabili   direttori   e   dei   funzionari
          tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del
          possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: 
                a) sana costituzione fisica; 
                b) profilo sanitario esente da malattie  infettive  e
          diffusive,  in  atto  o  silenti,  e  da   imperfezioni   e
          infermita'   fisiche   e   neuropsichiche    a    rilevanza
          medico-legale  per  l'idoneita'  specifica  alle  attivita'
          previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche  con
          riferimento alle esigenze  di  tutela  della  salute  e  di
          incolumita' proprie del candidato e di coloro che  prestano
          attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.».