IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  il  luogo
delle prestazioni di servizi; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18; 
  Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio,  del  16  marzo  2010,
sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero   dei   crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9  ottobre
2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011  per
quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non
stabiliti che forniscono servizi  di  telecomunicazione,  servizi  di
teleradiodiffusione o servizi  elettronici  a  persone  non  soggetti
passivi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio,
del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del  7  ottobre
2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la
frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   815/2012   della
Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalita'  d'applicazione
del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i
regimi speciali applicabili ai soggetti  passivi  non  stabiliti  che
prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione
o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  7  luglio  2009,  n.  88,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2008, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttive ricomprese nell'elenco di cui all'allegato  B  della  legge
stessa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Visti i pareri espressi dalle competenti  Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-sexies, comma  1,  le  lettere  f)  e  g)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      " f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi  elettronici,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero; 
      g)    le    prestazioni    di    telecomunicazione     e     di
teleradiodiffusione,  quando  il  committente  e'   domiciliato   nel
territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio  all'estero  e
sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea."; 
    b) all'articolo 7-septies, comma 1, le  lettere  h)  ed  i)  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e' aggiunto il
seguente: "6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di servizi di teleradiodiffusione e di  servizi  elettronici  resi  a
committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o
professione.". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune
          d'imposta sul valore aggiunto e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          11 dicembre 2006, n. L 347. 
              La  direttiva  2008/8/CE  che  modifica  la   direttiva
          2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle  prestazioni
          di servizi e' pubblicata nella G.U.U.E. 20  febbraio  2008,
          n. L 44. 
              La direttiva 2010/24/UE  sull'assistenza  reciproca  in
          materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte
          ed altre misure e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010,
          n. L 84. 
              Il Regolamento di esecuzione n. 282/2011 e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77. 
              Il Regolamento  UE  n.  967/2012  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 20 ottobre 2012, n. L 290. 
              Il Regolamento UE  n.  1042/2013  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 ottobre 2013, n. L 284. 
              Il Regolamento  UE  n.  904/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L 268. 
              Il Regolamento  UE  n.  815/2012  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 settembre 2012, n. L 249. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n 633 ( Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              Il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione
          delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sugli   oli
          minerali,  sull'alcole,  sulle   bevande   alcoliche,   sui
          tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate  da
          direttive  CEE  e   modificazioni   conseguenti   a   detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributarie)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203. 
              La Legge 29/10/1993, n. 427 (Conversione in legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  1993,  n.
          255. 
              Il comma 1, dell'art. 1, della legge 7 luglio  2009  n.
          88 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: 
              "1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
              L'allegato B della citata legge 7 luglio 2009,  n.  88,
          cosi' recita: 
              "Allegato B 
              ( Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture ; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione) ; 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio ; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione) ; 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire) ; 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici ; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne ; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario ; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio ; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni ; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione) ; 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il comma 1 dell'art. 7-sexies, del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   7-sexies.   (Territorialita'   -   Disposizioni
          speciali relative a talune prestazioni di  servizi  rese  a
          committenti non soggetti passivi) 
              1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter,  comma
          1, lettera b), si  considerano  effettuate  nel  territorio
          dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: 
              a) le prestazioni di  intermediazione  in  nome  e  per
          conto   del   cliente,   quando   le   operazioni   oggetto
          dell'intermediazione   si   considerano   effettuate    nel
          territorio dello Stato; 
              b) le prestazioni di  trasporto  di  beni  diverse  dal
          trasporto intracomunitario, in  proporzione  alla  distanza
          percorsa nel territorio dello Stato; 
              c) le  prestazioni  di  trasporto  intracomunitario  di
          beni,  quando  la  relativa  esecuzione   ha   inizio   nel
          territorio dello Stato; 
              d) le prestazioni di lavorazione, nonche'  le  perizie,
          relative a beni mobili materiali e le  operazioni  rese  in
          attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di  carico,
          scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite  nel
          territorio dello Stato; 
              e)  le  prestazioni  di  servizi  di  locazione,  anche
          finanziaria, noleggio e simili, non  a  breve  termine,  di
          mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni  da  diporto,
          quando il committente e' domiciliato nel  territorio  dello
          Stato o ivi residente senza domicilio all'estero  e  sempre
          che siano utilizzate nel territorio della  Comunita'  .  Le
          medesime prestazioni se rese ad un soggetto  domiciliato  e
          residente al di fuori del  territorio  della  Comunita'  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono ivi utilizzate; 
              e-bis) le prestazioni di cui alla lettera  e)  relative
          ad imbarcazioni da diporto, sempre che  l'imbarcazione  sia
          effettivamente messa a disposizione  nel  territorio  dello
          Stato e la prestazione sia resa  da  soggetti  passivi  ivi
          stabiliti e sia utilizzata nel territorio  della  Comunita'
          (73). Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto
          e' messa a disposizione in uno  Stato  estero  fuori  della
          Comunita' ed il prestatore e' stabilito  in  quello  stesso
          Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          quando sono  ivi  utilizzate.  Alle  medesime  prestazioni,
          quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
          uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
          si applica la lettera e); 
              f)  le  prestazioni  di  servizi  rese  tramite   mezzi
          elettronici,  quando  il  committente  e'  domiciliato  nel
          territorio dello Stato  o  ivi  residente  senza  domicilio
          all'estero; 
              g)   le   prestazioni   di   telecomunicazione   e   di
          teleradiodiffusione, quando il committente  e'  domiciliato
          nel territorio dello Stato o ivi residente senza  domicilio
          all'estero e sempre che  siano  utilizzate  nel  territorio
          dell'Unione europea." 
              Il  comma  1  dell'art.  7-septies,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  gia'
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   7-septies   (Territorialita'   -   Disposizioni
          relative  a  talune  prestazioni  di  servizi  rese  a  non
          soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita' ) 
              1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter,  comma
          1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
          rese a  committenti  non  soggetti  passivi  domiciliati  e
          residenti fuori della Comunita' : 
              a) le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, secondo
          comma, numero 2); 
              b) le prestazioni pubblicitarie; 
              c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica  o
          legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
          simili; 
              d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
          comprese le operazioni di  riassicurazione  ed  escluse  le
          locazioni di casseforti; 
              e) la messa a disposizione del personale; 
              f) le prestazioni derivanti da contratti di  locazione,
          anche  finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni   mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto; 
              g) la concessione dell'accesso  a  un  sistema  di  gas
          naturale situato nel territorio dell'Unione o  a  una  rete
          connessa  a  un  tale  sistema,  al  sistema   dell'energia
          elettrica, alle reti di riscaldamento o di  raffreddamento,
          il servizio di trasmissione o distribuzione  mediante  tali
          sistemi  o  reti  e  la  prestazione   di   altri   servizi
          direttamente collegati; 
              h) (soppressa); 
              i) (soppressa); 
              l) le prestazioni di servizi  inerenti  all'obbligo  di
          non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
          diritto di cui alle lettere precedenti." 
              L'art. 22, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972,  n.  633,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 22. (Commercio al minuto e attivita' assimilate) 
              1. L'emissione della fattura non  e'  obbligatoria,  se
          non e' richiesta  dal  cliente  non  oltre  il  momento  di
          effettuazione dell'operazione: 
              1) per le cessioni di beni effettuate  da  commercianti
          al minuto autorizzati in  locali  aperti  al  pubblico,  in
          spacci  interni,  mediante  apparecchi   di   distribuzione
          automatica, per corrispondenza,  a  domicilio  o  in  forma
          ambulante; 
              2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni
          di alimenti e bevande  effettuate  dai  pubblici  esercizi,
          nelle   mense   aziendali   o   mediante   apparecchi    di
          distribuzione automatica; 
              3) per le prestazioni di trasporto di  persone  nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito; 
              4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
          imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante  o
          nell'abitazione dei clienti; 
              5) per le prestazioni di custodia e amministrazione  di
          titoli e per gli altri servizi resi da aziende  o  istituti
          di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
              6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a  5)
          e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell' art. 10; 
              6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni,
          visite della citta', giri  turistici  ed  eventi  similari,
          effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo. 
              6-ter)   per   le    prestazioni    di    servizi    di
          telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione  e  di
          servizi elettronici resi a committenti che agiscono  al  di
          fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
              2. La disposizione del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi. 
              3. Gli imprenditori che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura
          sono obbligati a richiederla.".