Art. 2 
 
 
Istituzione dei regimi speciali per i servizi  di  telecomunicazione,
                di teleradiodiffusione ed elettronici 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 74-quinquies e' sostituito dai seguenti: 
      "Art.  74-quinquies  (Regime  speciale   per   i   servizi   di
telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici  resi  da
soggetti non UE ). - 1. I soggetti passivi  domiciliati  o  residenti
fuori dell'Unione europea, non stabiliti ne' identificati  in  alcuno
Stato membro dell'Unione, possono identificarsi  in  Italia,  con  le
modalita' previste dal presente articolo,  per  l'assolvimento  degli
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto  relativamente  ai
servizi di telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  o  elettronici
resi a committenti  non  soggetti  passivi  d'imposta  domiciliati  o
residenti  nell'Unione  europea.  A  tal  fine  presentano   apposita
richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale
comunica  al  soggetto  richiedente  il  numero  di   identificazione
attribuito. 
  2. I soggetti che si avvalgono del  regime  previsto  dal  presente
articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. 
  3. La richiesta di cui al  comma  1  contiene  almeno  le  seguenti
indicazioni: 
    a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente  la
ditta; per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  ragione
sociale, la denominazione; 
    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
    c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o
domicilio, se previsto; 
    d)  dichiarazione   sulla   mancata   identificazione   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. 
  4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui  al
comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli  stessi
soggetti presentano un'analoga comunicazione se  non  intendono  piu'
fornire  servizi  di  telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  ed
elettronici o non soddisfano  piu'  i  requisiti  per  avvalersi  del
regime speciale previsto dal presente articolo. 
  5. I soggetti identificati ai  sensi  del  presente  articolo  sono
esclusi dal regime speciale se: 
    a) comunicano di non fornire piu' servizi  di  telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici; 
    b)  si  puo'  altrimenti  presumere  che  le  loro  attivita'  di
fornitura di servizi di telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  o
elettronici siano cessate; 
    c) non soddisfano piu' i requisiti necessari  per  avvalersi  del
regime speciale; 
    d) persistono a non  osservare  le  norme  relative  al  presente
regime speciale. 
  6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per  ciascun  trimestre
dell'anno solare ed entro il giorno  venti  del  mese  successivo  al
trimestre di  riferimento,  anche  in  mancanza  di  operazioni,  una
dichiarazione dalla quale risultano: 
    a) il numero di identificazione; 
    b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di  teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuate  nel  periodo  di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di  domicilio  o
residenza  dei  committenti  e  suddiviso  per  aliquote,  al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c) le aliquote  applicate  in  relazione  allo  Stato  membro  di
domicilio o di residenza dei committenti; 
    d) l'ammontare dell'imposta sul valore  aggiunto,  suddiviso  per
aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o  residenza
dei committenti. 
  7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in
valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di  redazione  della
dichiarazione di  cui  al  comma  6,  utilizza  il  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno  del  periodo
cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza,  quello  del  primo
giorno successivo di pubblicazione. 
  8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e  6
sono redatte in base  ai  modelli  approvati  con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di  obblighi
di  trasmissione  dei  messaggi   elettronici   comuni   ed   inviate
all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite
nello stesso provvedimento. 
  9. I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  entro  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione di cui al comma  6,  effettuano  il
versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  alla
dichiarazione medesima. 
  10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   conservano   un'idonea
documentazione delle relative operazioni fino alla  fine  del  decimo
anno successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  medesime.  Tale
documentazione  e'   fornita,   su   richiesta,   all'Amministrazione
finanziaria e alle  autorita'  fiscali  degli  Stati  membri  ove  le
operazioni sono state effettuate. 
  11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre  dall'imposta
dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa  agli  acquisti
di beni e servizi ed alle importazioni di  beni;  l'imposta  relativa
agli acquisti  di  beni  e  servizi  ed  alle  importazioni  di  beni
effettuati nel territorio  dello  Stato  puo'  essere  in  ogni  caso
chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis."; 
    b) dopo l'articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  "Art.   74-sexies   (Regime   speciale    per    i    servizi    di
telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici  resi  da
soggetti UE ). - 1. I soggetti  passivi  domiciliati  nel  territorio
dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito  il  domicilio
all'estero,   identificati    in    Italia,    possono,    ai    fini
dell'assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici  resi  a  committenti  non  soggetti  passivi   d'imposta
domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea,
optare per l'applicazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
74-quinquies e dal presente articolo. 
  2. L'opzione di cui al comma 1 puo'  essere  esercitata  anche  dai
soggetti passivi domiciliati o residenti  fuori  dell'Unione  europea
che dispongono di una stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di  una
stabile organizzazione anche in un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere  revocata  prima
del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 
  3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi
dell'articolo  35,  comma  1,  e'  utilizzato  anche   in   relazione
all'opzione esercitata a norma del comma 1. 
  4.  I  soggetti  passivi  optanti,  che   dispongano   di   stabili
organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea,  a  partire
dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione  o
elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione  trimestrale,
oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6,  anche
l'ammontare dei servizi resi tramite una  stabile  organizzazione  in
ciascuno Stato membro, diverso  da  quello  in  cui  quest'ultima  e'
localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la  residenza,
nonche' il numero individuale d'identificazione IVA o  il  numero  di
registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. 
  5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al  comma
1 non  puo'  detrarre  dall'imposta  dovuta  ai  sensi  dell'articolo
74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed  alle
importazioni di beni.  Detto  soggetto  passivo  puo'  esercitare  il
diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e  servizi  ed
alle importazioni di beni  effettuati  nel  territorio  dello  Stato,
qualora  spettante   ai   sensi   dell'articolo   19,   e   seguenti,
dall'ammontare  dell'imposta  applicata  alle  operazioni  effettuate
nell'ambito delle  attivita'  non  assoggettate  al  regime  speciale
svolte dal soggetto passivo stesso. 
  Art. 74-septies (Disposizioni per i  soggetti  identificati  in  un
altro Stato  membro).  -  1.  In  relazione  all'imposta  sul  valore
aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi  di  telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio  dello
Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti  fuori  dell'Unione
europea che hanno  chiesto  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea l'applicazione del regime speciale  disciplinato  dal  titolo
XII, capo 6,  sezione  2,  della  direttiva  2006/112/CE,  nonche'  i
soggetti passivi domiciliati o residenti in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione ed ivi identificati che  hanno  chiesto  in  detto  Stato
membro l'applicazione del regime  speciale  disciplinato  dal  titolo
XII, capo 6, sezione 3, della direttiva  2006/112/CE,  osservano  gli
obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le  disposizioni
del presente articolo. 
  2. I soggetti passivi domiciliati o residenti  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto  in
detto Stato membro l'applicazione del  regime  speciale  disciplinato
dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e  che
risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa
agli acquisti  di  beni  e  servizi  ed  alle  importazioni  di  beni
effettuati nel territorio dello Stato  esercitando  il  diritto  alla
detrazione della medesima, qualora spettante ai  sensi  dell'articolo
19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle  operazioni
effettuate nell'ambito delle attivita'  non  assoggettate  al  regime
speciale svolte dal soggetto passivo stesso.  Qualora  tali  soggetti
passivi non risultino identificati in  Italia,  possono  chiedere  il
rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 anche in  deroga
a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  su  richiesta,  forniscono
all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione  relativa  alle
operazioni effettuate. 
  4. In relazione alle prestazioni dei servizi di  telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio  dello
Stato, i soggetti passivi di cui al comma  1  sono  dispensati  dagli
obblighi di cui al titolo II.".