Art. 3 
 
Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'imposta
  sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, dopo l'articolo 74-septies e' inserito il seguente: 
  "Art. 74-octies  (Disposizioni  sulla  riscossione  e  ripartizione
dell'imposta). - 1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di
cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e'  effettuato,
senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della  compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzata  l'apertura  di  una
nuova contabilita'  speciale  presso  la  Banca  d'Italia,  intestata
all'Agenzia  delle  entrate.  Le  somme   affluite   sulla   predetta
contabilita' speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino  non
utilizzate, restano a disposizione  dell'Agenzia  delle  entrate  per
consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione  di
continuita'. 
  3. Con il decreto di cui al comma  1  sono  altresi'  stabilite  le
modalita' di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo  comma,  di
contabilizzazione  dell'imposta  versata   agli   Stati   membri   di
identificazione dai soggetti di cui all'articolo 74-septies, comma 1,
in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato,  nonche'
di rendicontazione delle operazioni effettuate per il  tramite  della
nuova contabilita' speciale.".