Art. 4 
 
 
               Disposizioni su rimborsi e restituzioni 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  38-bis2,  comma  1,  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Il rimborso non puo' essere  richiesto  dai
soggetti che nel periodo di riferimento disponevano  di  una  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato  ovvero  dai  soggetti  che
hanno ivi effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali
debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle  non
imponibili di trasporto o accessorie ai  trasporti  e  da  quelle  di
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese
ai sensi dell'articolo 74-septies."; 
    b) dopo l'articolo 38-bis2 e' inserito il seguente: 
  "Art. 38-bis3 (Rimborsi  di  eccedenze  di  versamento  a  soggetti
aderenti ai regimi speciali per i servizi  di  telecomunicazione,  di
teleradiodiffusione ed elettronici). - 1. Qualora i soggetti  passivi
che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale  di
cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies  effettuino  versamenti  in
eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale  di
cui all'articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso  sia  rilevato
in sede di ripartizione delle  somme  tra  i  vari  Stati  membri  di
consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza  di  versamento
entro 30 giorni dalla data di ripartizione. 
  2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui
all'articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di
soggetti passivi identificati in  un  altro  Stato  membro  ai  sensi
dell'articolo  74-septies,  l'Agenzia  delle  entrate   effettua   il
relativo rimborso  entro  30  giorni.  Tuttavia,  se  l'eccedenza  di
versamento si riferisce  a  periodi  di  imposta  sino  al  2018,  il
rimborso  viene  effettuato  tenendo  conto  delle  eventuali   somme
trattenute  dallo  Stato   membro   di   identificazione   ai   sensi
dell'articolo 46, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  904/2010.
L'Agenzia delle entrate comunica, per  via  elettronica,  allo  Stato
membro di identificazione, l'importo del rimborso gia'  effettuato  e
del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione. 
  3.  Qualora  uno  Stato  membro   di   consumo   abbia   rimborsato
un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino
al  2018  ai  soggetti  passivi  che  hanno  optato  in  Italia   per
l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o
74-sexies,  l'Agenzia  delle   entrate,   a   seguito   di   apposita
comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo,  restituisce
entro 30 giorni al contribuente la quota  dell'imposta  eventualmente
trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo  3,  del  regolamento
(UE)  n.  904/2010.  L'Agenzia  delle  entrate   comunica   per   via
elettronica allo Stato membro  di  consumo  l'effettuazione  di  tale
rimborso. 
  4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai  sensi  del
presente articolo si applicano  gli  interessi  di  cui  all'articolo
38-bis,  primo  comma,  con  decorrenza   dal   trentunesimo   giorno
successivo alla seguente data: 
    a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1; 
    b) la  data  di  conclusione  dei  controlli  automatici  di  cui
all'articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2; 
    c) la data di ricevimento della comunicazione  elettronica  dello
Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3. 
  5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento  degli
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate,
utilizzando i fondi messi a  disposizione  su  apposita  contabilita'
speciale. 
  6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3  non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; 
    c) all'articolo 38-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi  a  soggetti
domiciliati o residenti fuori  dell'Unione  europea,  e  che  abbiano
aderito al regime  speciale  di  cui  agli  articoli  74-quinquies  e
seguenti, anche  in  assenza  della  condizione  di  reciprocita'  ed
ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello  Stato  prestazioni
di   servizi    di    telecomunicazione,    teleradiodiffusione    ed
elettronici.". 
 
          Note all'art. 4: 
              Il primo  comma  dell'art.  38-bis2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  gia'
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 38-bis2. (Esecuzione dei rimborsi a soggetti  non
          residenti  stabiliti  in  un  altro  Stato   membro   della
          Comunita') 
              1. I soggetti stabiliti in  altri  Stati  membri  della
          Comunita' (388), assoggettati all'imposta  nello  Stato  in
          cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il  rimborso
          dell'imposta assolta sulle importazioni  di  beni  e  sugli
          acquisti di beni e servizi, sempre  che  sia  detraibile  a
          norma degli articoli 19,  19-bis1  e  19-bis2,  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. Il  rimborso  non  puo'
          essere  richiesto  dai  soggetti   che   nel   periodo   di
          riferimento disponevano di una stabile  organizzazione  nel
          territorio dello Stato ovvero dai soggetti  che  hanno  ivi
          effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali
          debitore dell'imposta e' il committente o  cessionario,  da
          quelle  non  imponibili  di  trasporto  o   accessorie   ai
          trasporti e da  quelle  di  servizi  di  telecomunicazione,
          teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi  dell'art.
          74-septies. 
              (Omissis).". 
              L'art.  38-ter,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 38-ter. (Esecuzione dei rimborsi a  soggetti  non
          residenti  stabiliti  in  Stati   non   appartenenti   alla
          comunita') 
              1. La disposizione del primo comma dell'art. 38-bis2 si
          applica, a condizione di reciprocita',  anche  ai  soggetti
          esercenti  un'attivita'  d'impresa,  arte  o   professione,
          stabiliti  in  Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'  ,
          limitatamente  all'imposta   relativa   agli   acquisti   e
          importazioni di beni mobili e servizi  inerenti  alla  loro
          attivita'. 
              1-bis. I rimborsi di cui al comma  1  sono  concessi  a
          soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea,
          e che abbiano  aderito  al  regime  speciale  di  cui  agli
          articoli 74-quinquies e seguenti, anche  in  assenza  della
          condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano  effettuato
          nel  territorio  dello  Stato  prestazioni  di  servizi  di
          telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. 
              2.  Ai  rimborsi  previsti  nel  comma  1  provvede  il
          competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  entro  sei
          mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in
          caso di richiesta di informazioni  aggiuntive,  entro  otto
          mesi dalla medesima.  In  caso  di  diniego  del  rimborso,
          l'ufficio  emana,  entro  lo   stesso   termine,   apposito
          provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso  ricorso
          secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
              3. Sulle somme rimborsate si  applicano  gli  interessi
          nella misura prevista al primo comma dell'art.  38-bis  con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di  scadenza  del
          termine di cui al comma 2. La disposizione che precede  non
          si applica nel caso in cui il richiedente non  fornisca  le
          informazioni aggiuntive entro il termine di un  mese  dalla
          data della notifica, da  effettuarsi  anche  tramite  mezzi
          elettronici. Non sono, altresi', dovuti  interessi  fino  a
          quando non pervengono all'ufficio  competente  i  documenti
          aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 
              4. I  soggetti  che  conseguono  un  indebito  rimborso
          devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni  dalla
          notifica di apposito provvedimento, le somme  indebitamente
          rimborsate e nei loro  confronti  si  applica  la  sanzione
          amministrativa compresa fra il 200  ed  il  400  per  cento
          della somma rimborsata. L'ufficio sospende  ogni  ulteriore
          rimborso al soggetto interessato  fino  a  quando  non  sia
          restituita la somma indebitamente rimborsata  e  pagata  la
          relativa pena pecuniaria. 
              5. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' e i termini per la richiesta e  l'esecuzione  dei
          rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia  delle
          entrate.".